Sospensione degli effetti dell’interdittiva su SCIA edilizia (TAR Sardegna n. 232 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare del TAR Sardegna afferma il principio per cui la tutela cautelare avanti al giudice amministrativo può essere accordata anche in presenza di una pluralità di provvedimenti interdittivi, qualora il fumus boni juris e il periculum in mora sussistano con riferimento ad alcune delle censure proposte, senza che l’eventuale infondatezza di altre domande possa precludere la sospensione degli effetti dei soli atti per i quali il ricorso appare assistito da sufficienti elementi di fondatezza. La valutazione prognostica richiesta al Collegio ben può essere frazionata in relazione ai diversi provvedimenti impugnati. Sospensione parziale dell’efficacia e fissazione dell’udienza di merito costituiscono gli esiti della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, gestrice di attività in località Cala Finanza, aveva presentato al Comune di Loiri Porto San Paolo due segnalazioni certificate per l’installazione di strutture temporanee per eventi estivi e per il mutamento di destinazione d’uso di un immobile, da residenziale a pubblico esercizio. Con tre distinti provvedimenti interdittivi, l’Amministrazione aveva dichiarato l’inefficacia delle SCIA, ai sensi dell’art. 35 della L.R. Sardegna n. 24/2016 e dell’art. 10.2.3 dell’Allegato “A” della DGR 19/49 del 05.12.2019. La società ha impugnato tali atti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, e il TAR ha accolto parzialmente l’istanza con decreto monocratico, poi confermato in sede collegiale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto di accogliere in parte l’istanza cautelare, nei medesimi termini già esposti nel decreto monocratico del 2 luglio 2026, di cui ha condiviso integralmente l’apparato motivazionale. La decisione si fonda su una valutazione che distingue la posizione dei diversi provvedimenti impugnati, valorizzando la sussistenza del fumus boni juris esclusivamente con riferimento al provvedimento sub A), relativo all’installazione di strutture temporanee per eventi summer 2026.
La Corte ha quindi disposto la sospensione degli effetti del solo provvedimento interdittivo Prot. n. 12500 del 25 giugno 2026, non estendendo la tutela cautelare agli altri atti impugnati, per i quali l’istanza non è stata accolta. La scelta di limitare la sospensione a uno dei provvedimenti evidenzia la natura parziale dell’accoglimento.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha implicitamente riconosciuto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’inefficacia della SCIA per l’installazione delle strutture temporanee, funzionali allo svolgimento di eventi estivi, attività evidentemente caratterizzata da una stagionalità che impone tempi certi e rapidi.
La fissazione dell’udienza pubblica al 15 dicembre 2026 e la compensazione delle spese di fase, motivate dalla complessità della fattispecie, completano il quadro decisorio.
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Nota della Redazione
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