Daspo questorile legittimo anche in assenza di comunicazione di avvio (TAR Calabria n. 662 del 09.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il DASPO è misura di prevenzione atipica, con funzione preventiva e cautelare, applicabile ai soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive. Essa prescinde dalla responsabilità penale dell’interessato e dalla certezza dei fatti oltre ogni ragionevole dubbio, fondandosi su un giudizio prognostico di pericolosità sociale improntato alla logica del “più probabile che non” e su un quadro indiziario grave, preciso e concordante. L’ampia discrezionalità dell’Amministrazione è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità o travisamento dei fatti. In materia di DASPO, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro, a seguito di un episodio verificatosi il 04.09.2021 in un locale, gli ha vietato l’accesso agli stadi ove si disputano incontri di calcio di varie categorie, per la durata di tre anni dalla notifica.

A fondamento del ricorso ha dedotto la mancata comunicazione di avvio del procedimento, l’eccesso di potere per difetto di motivazione, il travisamento e l’erronea valutazione dei fatti, la violazione del principio di gradualità e la manifesta indeterminatezza dei luoghi interdetti. L’istanza cautelare è stata respinta per carenza del fumus boni iuris. All’udienza straordinaria di smaltimento del 20 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la natura del DASPO richiamando la giurisprudenza amministrativa: la misura non sanziona una condotta ma previene la commissione di futuri illeciti. La sua applicazione può fondarsi anche su condotte meramente agevolatrici di situazioni di allarme o di pericolo, e l’avvenuta archiviazione del procedimento penale non incide sulla validità del provvedimento, stante l’autonomia dell’accertamento dei presupposti del giudizio prognostico di pericolosità.

Quanto all’omessa comunicazione di avvio, la censura è respinta. La giurisprudenza maggioritaria ritiene legittima l’omissione in ragione delle esigenze di celerità e urgenza connesse alla natura preventiva della misura. Nel caso di specie l’Amministrazione ha dato compiutamente atto della necessità di un celere intervento, per impedire la reiterazione di comportamenti analoghi in occasione delle successive manifestazioni sportive.

L’istruttoria è ritenuta adeguata, coerente e immune da vizi logici, essendo fondata su una pluralità di elementi convergenti: informative di polizia, rilievi fotografici e dichiarazioni delle persone informate sui fatti. Da tali elementi emerge la partecipazione attiva del ricorrente all’episodio di aggressione ai danni dei dirigenti dell’associazione calcistica. Neppure è fondata la doglianza secondo cui il provvedimento riporterebbe solo comportamenti attribuiti ad altri.

Infine, il motivo sulla violazione del principio di proporzionalità è dichiarato infondato. La durata triennale, seppur non precipuamente motivata, appare proporzionata alla natura della condotta complessiva e al connotato di pericolosità sociale. L’assenza di recidiva non giova al ricorrente, poiché in tal caso sarebbe stato irrogabile il DASPO per non meno di cinque anni. Il provvedimento non è generico, avendo l’Amministrazione indicato puntualmente le manifestazioni sportive e i luoghi interdetti, in conformità all’art. 6 della legge n. 401/1989. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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