Impugnazione del punteggio di prova concorsuale dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse (TAR Lazio n. 14452 del 28.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
E’ improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., il ricorso proposto avverso gli atti di una procedura selettiva quando la parte, pur ammessa alle fasi successive, non le abbia superate a causa di un provvedimento di esclusione non impugnato. La dichiarazione del difensore della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, decidere la controversia nel merito. L’accoglimento del ricorso non produrrebbe, in tal caso, alcuna utilità concreta per il ricorrente.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso per l’arruolamento di allievi agenti della Polizia di Stato, impugnava la determinazione di attribuzione del punteggio conseguito nella prova scritta, lamentando plurimi vizi riguardanti sia la correttezza della valutazione sia le modalità di svolgimento della prova e la presunta mancata casualità nella scelta dei quesiti. Il Ministero dell’Interno si costituiva in giudizio per resistere al ricorso.
Nel corso del giudizio, l’Amministrazione depositava una relazione dalla quale emergeva che il ricorrente aveva superato la prova scritta ed era stato convocato per gli accertamenti dell’efficienza fisica e dell’idoneità psichica ed attitudinale, all’esito dei quali era stato ritenuto inidoneo in attitudine. Successivamente, la difesa erariale eccepiva l’improcedibilità del ricorso e il ricorrente dichiarava espressamente di essere venuto meno l’interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha dichiarato il ricorso improcedibile rilevando come, alla luce delle dichiarazioni e della documentazione prodotta dalle parti, il candidato non potesse più trarre alcuna utilità dall’eventuale annullamento degli atti relativi alla prova scritta della procedura selettiva.
Il Collegio ha innanzitutto considerato che il ricorrente, pur avendo superato la prova scritta e pur essendo stato ammesso alle successive fasi della procedura, non le aveva superate, essendo stato escluso dal concorso per inidoneità attitudinale a seguito di un provvedimento non impugnato. Tale circostanza risultava dirimente, in quanto l’eventuale accoglimento dell’impugnazione avverso gli esiti della prova scritta non avrebbe potuto produrre alcun effetto favorevole in capo al ricorrente.
A ciò si aggiungeva che il difensore del ricorrente aveva espressamente dichiarato, in prossimità dell’udienza di discussione, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia. Il Tribunale ha rammentato, sul punto, che la dichiarazione della parte in ordine al venir meno dell’interesse alla decisione comporta l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo il giudice, in omaggio al principio dispositivo, spingersi a decidere la controversia nel merito. A sostegno di tale conclusione il Collegio ha richiamato i precedenti del Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671 e del Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981.
In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Tribunale ha infine disposto l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ravvisando la sussistenza di giuste ragioni.
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Nota della Redazione
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