Cessazione della materia del contendere e riliquidazione INPS della pensione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 473 del 17.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La spettanza del beneficio previsto dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali presuppone il possesso di due requisiti: la cessazione dal servizio con anzianità superiore a venti anni e la presenza, al 31 dicembre 1995, di un’anzianità di servizio anche inferiore a quindici anni. La quota retributiva della pensione liquidata con il sistema misto va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati a quella data, con applicazione del coefficiente del 2,44% per ogni anno utile, e non con l’aliquota fissa del 44%. Quando l’INPS abbia riliquidato il trattamento pensionistico e messo in pagamento le somme dovute in applicazione di tali principi, il giudizio deve essere definito con cessazione della materia del contendere, essendo l’attività dell’Istituto satisfattiva della situazione soggettiva azionata.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ha chiesto la rideterminazione della pensione con attribuzione dei benefici dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, oltre rivalutazione e interessi. Ha dedotto di aver maturato, al 31 dicembre 1995, un’anzianità utile di sedici anni e due mesi, rivendicando l’applicazione della disposizione invocata.
L’INPS si è costituito eccependo l’infondatezza della domanda per la natura eccezionale della norma, ritenuta incompatibile con il calcolo per quote di una pensione liquidata nel regime misto, e l’inammissibilità per carenza di previa domanda amministrativa. In via subordinata ha invocato la cessazione della materia del contendere, avendo già riliquidato il trattamento con messa in pagamento delle somme dalla mensilità di settembre 2022.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ricostruito i princìpi affermati dalle Sezioni riunite in materia. La pronuncia n. 1/2021/QM ha riconosciuto il beneficio al personale con anzianità compresa tra i quindici e i diciotto anni; la successiva n. 12/2021/QM ha chiarito che il beneficio spetta anche a chi al 31 dicembre 1995 presentava un’anzianità inferiore a quindici anni.
Entrambe hanno precisato che il beneficio va liquidato nella misura del 2,44% per ciascun anno di anzianità maturata sino al 31 dicembre 1995. Ne consegue che l’aliquota del 44% non è applicabile alla quota retributiva in favore dei militari che a quella data vantavano un’anzianità utile inferiore a quindici anni.
La Corte ha ritenuto che il principio della pronuncia n. 12/2021/QM trovi applicazione al caso di specie in ragione dell’anzianità contributiva vantata dal ricorrente, richiamando la giurisprudenza più recente delle sezioni di appello che vi si è conformata. Ha altresì considerato che l’INPS, con le circolari n. 107 e 199 del 2021, ha fornito indirizzi agli uffici periferici per la riliquidazione dei trattamenti in godimento, adeguandosi ai nuovi princìpi ermeneutici.
Su tali basi la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. L’attività dell’INPS, asseverata dalla documentazione versata in atti e non contestata dalla difesa del ricorrente, è stata giudicata pienamente satisfattiva della situazione soggettiva attivata, essendo stato riliquidato il trattamento pensionistico comprensivo degli arretrati in corretta applicazione delle norme vigenti. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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