Responsabilità erariale del socio accomandatario per mancata rendicontazione del finanziamento (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 3 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto privato che percepisce contributi o finanziamenti pubblici è legato alla pubblica amministrazione da un rapporto di servizio, indipendentemente dal titolo in base al quale gestisce il pubblico denaro. La mancata presentazione della rendicontazione finale comprova la dannosità della condotta, perché lascia priva di dimostrazione l’effettiva destinazione delle risorse al fine pubblico. Ove il fruitore sia una società, la responsabilità erariale attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, quando da tale condotta derivi la distrazione dei fondi. Il legale rappresentante e socio accomandatario che pone in essere le condizioni per la percezione, omette la rendicontazione e non restituisce l’indebito risponde in solido del danno, quale agente contabile di fatto, anche per il proprio illecito arricchimento.

Il Fatto

La Procura contabile ha convenuto in giudizio la legale rappresentante e socia accomandataria di una società percettrice di un finanziamento regionale, concesso da Finpiemonte s.p.a. a valere sulla L.R. n. 28/1999. L’agevolazione, pari a euro 72.868,00 e in parte a carico di fondi regionali, era stata erogata il 6 novembre 2011 con restituzione in sessanta mesi.

Il termine per il rendiconto finale scadeva il 6 febbraio 2013, ma la rendicontazione non è stata mai presentata e sono state versate solo tre rate. La banca cofinanziatrice ha revocato gli affidamenti e ha ottenuto decreto ingiuntivo. Finpiemonte ha quindi revocato il finanziamento, intimando la restituzione della somma. La società è stata cancellata dal Registro delle imprese per scioglimento il 14 gennaio 2019. La Procura ha agito per il recupero di euro 18.951,51 a titolo di danno erariale, per dolo o, in subordine, colpa gravissima.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta, non costituitasi nonostante la regolarità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza.

Nel merito, la Sezione ha ritenuto accertati gli elementi oggettivi e soggettivi della responsabilità erariale. È pacifica la sussistenza del rapporto di servizio in capo ai privati percettori di contributi pubblici, indipendentemente dal titolo della gestione del denaro, richiamando le Sezioni Unite civili nn. 4511/2006, 5019/2010, 25138/2014 e 12086/2016.

La mancata presentazione della rendicontazione finale ha costituito causa di revoca totale dell’agevolazione e ha determinato il danno. Il Collegio richiama la giurisprudenza contabile sulla necessaria documentazione della spesa (Corte dei conti, Sez. III App. n. 1529/2020; Sez. giurisd. Piemonte n. 40/2023): in difetto del redde rationem resta priva di prova l’effettiva destinazione delle risorse. Sono richiamati anche i principi della giurisprudenza dell’Unione in materia di irregolarità nell’uso di fondi pubblici.

Poiché il fruitore è una società, la responsabilità attinge anche chi ha intrattenuto con essa un rapporto organico, ove ne derivi la distrazione dei fondi dal fine pubblico (Cass. n. 296/2013). Alla responsabilità della società si affianca così, in solido, quella personale della legale rappresentante e socia accomandataria illimitatamente responsabile, che ha violato i propri doveri institori, disponendo illegittimamente del pubblico denaro e divenendo agente contabile di fatto.

La responsabilità si fonda altresì sull’illecito arricchimento ex art. 1, comma 1-quinquies, l. n. 20/1994, essendosi le risorse riversate a diretto vantaggio della convenuta. Sotto il profilo soggettivo è stato ravvisato il dolo, per la consapevole e intenzionale violazione degli obblighi del bando, con condanna al pagamento di euro 18.951,51, oltre rivalutazione e interessi legali, e alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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