Responsabilità erariale e derivati: no alla colpa grave dei dirigenti del Mef (Corte dei Conti Sez. III App. n. 182 del 10.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nella responsabilità amministrativa per danno erariale connessa alla gestione del debito pubblico mediante strumenti finanziari derivati, non può essere qualificato come danno erariale l’esborso sostenuto dallo Stato per la ristrutturazione e la chiusura anticipata dei contratti, quando risulti che il mantenimento in vita degli stessi avrebbe comportato oneri di gran lunga superiori. La valutazione del giudice contabile non può arrestarsi alla astratta legittimità dei contratti, ma deve investire la concreta rispondenza delle modalità negoziali ai canoni di economicità, efficacia e ragionevolezza dell’agire amministrativo. La colpa grave non è configurabile quando la condotta del dirigente si collochi in un contesto di eccezionale turbolenza dei mercati finanziari e la scelta gestionale risulti volta a evitare un pregiudizio maggiore e certo.

Il Fatto

La vicenda origina dalla stipulazione e negoziazione, tra il 1999 e il 2008, di contratti derivati e di altri strumenti finanziari tra lo Stato italiano e una banca d’affari statunitense, nonché dalla successiva chiusura anticipata e ristrutturazione delle operazioni, avvenuta tra la fine del 2011 e il gennaio 2012.

La Procura regionale conveniva in giudizio i dirigenti apicali del Mef, chiedendo la condanna al pagamento di una quota del danno erariale complessivamente accertato. Dopo la declinatoria di giurisdizione, le Sezioni unite civili della Cassazione affermavano la giurisdizione contabile sulle domande proposte nei confronti dei dirigenti del Ministero. Il giudice di primo grado respingeva integralmente la domanda, riconoscendo un solo profilo di danno, per il quale escludeva la colpa grave. La Procura generale proponeva appello principale.

La Motivazione della Corte

La Sezione centrale d’appello affronta anzitutto la censura di omessa pronuncia e travisamento della domanda. Rileva che il giudice di primo grado ha svolto una compiuta disamina di ciascun contratto, uniformandosi a quanto statuito in punto di giurisdizione dalla Suprema Corte, là dove si è chiarito che il vaglio non può arrestarsi alla astratta legittimità del ricorso ai derivati, ma deve concernere la rispondenza delle concrete modalità negoziali ai canoni di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.

Quanto alla pretesa illiceità delle receiver swaption, la Corte osserva che il collegamento negoziale con i contratti derivati non sussisteva nell’accezione prospettata dall’appellante e che tali operazioni erano sorrette da una ratio finanziaria, riconducibile alla gestione della struttura del debito pubblico. Le finalità di copertura e speculative non sono mai rigidamente alternative, ponendosi alle estremità dello spettro delle finalità lecite e assistite da razionalità economica.

Sul piano soggettivo, la Corte esclude che le operazioni contestate avessero capacità di incrementare esponenzialmente il rischio di maggiori pagamenti. L’affermazione secondo cui i dirigenti avrebbero potuto e dovuto prevedere i danni presuppone che, al momento della negoziazione, vi fossero indicatori convergenti verso un andamento decrescente dei tassi d’interesse tali da rendere ragionevolmente prevedibile l’esercizio delle opzioni. Di ciò non v’è prova. Il brusco precipitare dei tassi dal 2009 riflette l’effetto shock della crisi finanziaria globale, non prevedibile nelle cause e nelle ingenti conseguenze.

La Corte valorizza lo “spartiacque” individuato dal primo giudice tra il periodo antecedente alla fine del 2007, nel quale le carenze organizzative andavano attribuite all’amministrazione nel suo complesso, e il periodo successivo, nel quale la colpa della dirigente non assunse connotazione di gravità. Ai fini della colpa grave occorre una evidente e marcata trasgressione dei doveri di servizio, che nel caso di specie non ricorre.

Infine, sul quantum, la Corte conferma che gli esborsi per la chiusura e la ristrutturazione, i costi di finanziamento e i flussi negativi delle swaption non costituiscono danno erariale, perché il mantenimento in vita dei contratti avrebbe comportato oneri superiori. Lo scenario alternativo non è un fatto ignoto, ma si sostanzia di dati oggettivi e verificabili. Ne consegue il rigetto dell’appello principale e l’improcedibilità degli appelli incidentali condizionati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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