Annullamento dell’annotazione ANAC per violazione del contraddittorio procedimentale (TAR Lazio n. 777 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici, disposta dall’A.n.a.c. ai sensi dell’art. 222, comma 10, d.lgs. n. 36/2023, costituisce esito di un procedimento autonomo rispetto a quello di adozione del provvedimento interdittivo da parte dell’amministrazione titolare del potere sanzionatorio. In tale procedimento il contraddittorio deve essere garantito all’operatore economico, sicché l’annotazione adottata senza il rispetto delle garanzie procedimentali è illegittima. La revoca del provvedimento interdittivo non elide il dato storico dell’intervenuta irrogazione, che resta annotabile quale notizia utile per le stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023, salvo annullamento d’ufficio o declaratoria di nullità dell’atto. La durata triennale della pubblicità e la permanenza del dato in archivio non integrano un’annotazione sine die, assolvendo a finalità di memorizzazione e certezza giuridica.

Il Fatto

Nel corso di un accesso ispettivo presso un cantiere edile, l’Ispettorato territoriale del lavoro accertava gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e adottava, a carico della ditta ricorrente, un provvedimento di sospensione ai sensi dell’art. 14 d.lgs. n. 81/2008. La ditta rimuoveva le conseguenze delle violazioni e pagava la sanzione, ottenendo in pari data la revoca della sospensione. L’I.T.L. ne dava comunicazione all’A.n.a.c. e al M.I.T.

Il M.I.T. adottava poi un provvedimento interdittivo a contrarre che, all’art. 2, dichiarava di non produrre effetti, essendo già intervenuta la revoca della sospensione. Ciononostante l’A.n.a.c. annotava il provvedimento interdittivo nel Casellario informatico con durata di pubblicità triennale. La ditta chiedeva la cancellazione, ricevendo riscontro negativo. Proponeva quindi ricorso, con istanza cautelare accolta al solo fine della fissazione del merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo del Regolamento applicabile. L’annotazione richiama la delibera A.n.a.c. n. 272/2023, vigente alla data della comunicazione del M.I.T. del 13 giugno 2025; il nuovo Regolamento del 2025 si applica solo alle comunicazioni successive al 22 giugno 2025.

Nel merito, è fondata la censura sul difetto di contraddittorio. L’annotazione discende da un provvedimento interdittivo adottato dal M.I.T., ma costituisce un procedimento diverso, nel quale il contraddittorio deve essere comunque garantito. Il Collegio richiama la sentenza n. 15503/2025 e la pronuncia dello stesso T.a.r. del 13.05.2025, che aveva in parte dichiarato illegittima la delibera n. 272/2023, per ritenere violate le garanzie procedimentali.

I restanti motivi sono disattesi. Quanto alla durata triennale dell’annotazione, il Collegio osserva che essa non costituisce misura manifestamente irragionevole, consentendo i controlli delle stazioni appaltanti in relazione al periodo di durata dell’interdittiva.

Sulla asserita contraddittorietà dei commi 7 e 9 dell’art. 22 del Regolamento 2023, il Tribunale rileva che le due disposizioni disciplinano profili diversi: il comma 7 regola l’efficacia interdittiva e la confluenza dell’iscrizione nel livello riservato allo spirare del periodo; il comma 9 attiene alla dimensione storica e informativa. Non vi è dunque annotazione sine die.

Quanto alla dedotta illegittimità dell’annotazione perché fondata su provvedimento revocato, il Collegio precisa che l’A.n.a.c. annota solo il fatto storico dell’irrogazione, rimasta in vigore fino alla revoca; solo l’annullamento d’ufficio o la declaratoria di nullità avrebbe cancellato l’atto dal mondo giuridico. Il dato conserva rilievo di notizia utile ex art. 95, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 36/2023. Il ricorso è accolto nei sensi della motivazione, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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