Carta docente: ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 3170 del 08.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi sulla sentenza che condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al rilascio della carta elettronica del docente, con accredito del relativo valore, va eseguito con l’ordine di ottemperanza emesso ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. L’Amministrazione deve provvedere nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, è nominato fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvede entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza e trasmette al giudice una relazione sulle incombenze svolte.
Il Fatto
Il ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 2566/2023 del 12 luglio 2023, con la quale il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad assegnare la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di € 1.000,00.
Il ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. è notificato il 18 aprile 2025 e depositato il successivo 29 aprile. Il ricorrente chiede inoltre la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo formale del titolo esecutivo. La documentazione prodotta dalla parte ricorrente era priva della sottoscrizione del difensore. Con l’ordinanza n. 2400 del 24 luglio 2025 il Tribunale ha assegnato quindici giorni per la regolarizzazione, avvertendo che la mancata regolarizzazione avrebbe potuto comportare l’inammissibilità del ricorso per ottemperanza. L’interessato ha tempestivamente ottemperato.
Su questo presupposto il giudice rileva l’avvenuta produzione di copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato. È inoltre provata la notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza. La parte resistente non formula alcuna deduzione sul punto né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito restano dunque incontestati.
Il Collegio ordina pertanto all’Amministrazione di ottemperare al giudicato, rilasciando la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 1.000,00, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza nomina fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente, trasmettendo poi alla Sezione una relazione sulle incombenze realizzate.
Le spese di lite sono compensate, poiché la parte ricorrente ha regolarizzato la documentazione solo all’esito dell’ordine del Tribunale, provocando una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio. Resta fermo il rimborso del contributo unificato a carico del Ministero.
Nota della Redazione
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