Inottemperanza dell’Amministrazione: ordine di esecuzione e riserva del commissario ad acta (TAR Puglia n. 647 del 28.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è volto ad ottenere l’integrale esecuzione del giudicato, che costituisce l’obbligazione principale dell’Amministrazione soccombente. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza ordina all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro un termine assegnato, riservando la nomina del commissario ad acta all’ipotesi in cui, decorso tale termine, l’inadempimento si protragga. La condanna alle spese segue la regola della soccombenza e può essere liquidata in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario, mentre la segnalazione alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti è disposta per le valutazioni di competenza in ordine alla mancata esecuzione del titolo giudiziale.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza avverso l’inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, che non aveva dato esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato.

Il giudicato imponeva all’Amministrazione l’adempimento di obbligazioni economiche in favore della ricorrente, rimaste insoddisfatte.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando che non risultava agli atti di causa l’avvenuto integrale adempimento delle obbligazioni scaturite dal titolo giudiziale. Ha pertanto ordinato all’Amministrazione di dare piena esecuzione alla sentenza entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore.

Quanto alla richiesta di nomina del commissario ad acta, il Collegio l’ha riservata all’eventualità di un protrarsi dell’inadempienza, tenuto conto del comportamento esecutivo rilevato in cause omologhe, in cui il ritardo era stato determinato da mere carenze di organico dell’Amministrazione.

La Corte ha quindi accolto il ricorso e condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Ha infine disposto l’invio di copia della sentenza alla Procura della Repubblica presso la Corte dei Conti per le valutazioni di competenza, con adempimenti a carico della Segreteria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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