Prova operativa concorso vigili del fuoco e infortunio reiterato (TAR Lazio n. 781 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola della lex specialis di un concorso che sanziona con l’esclusione il mancato superamento della prova di capacità operativa, anche per infortunio occorso durante l’esecuzione, è compatibile con il principio di proporzionalità solo se interpretata nel senso di consentire al candidato una seconda possibilità di sostenere la medesima prova in condizioni fisiche rinnovate. La forza maggiore o il caso fortuito, che legittimano la ripetizione della prova, richiedono il carattere dell’eccezionalità: ove il medesimo infortunio si verifichi due volte consecutive in occasione del medesimo esercizio, l’evento perde tale carattere e deve ritenersi conseguenza, non causa, dell’inidoneità fisica del concorrente. La ripetizione della prova non può essere concessa ad libitum, poiché ciò comporterebbe un eccessivo aggravio procedurale e una violazione della par condicio competitorum.

Il Fatto

La ricorrente partecipava alla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di Vigile del fuoco, riservata al personale volontario, indetta con decreto del Capo Dipartimento n. 238 del 14.11.2018. Convocata per le prove di capacità operativa, non completava l’esercizio di cui all’allegato C) del Bando, “Modulo 1 – lett. D)” (due trazioni complete alla sbarra fissa), adducendo un infortunio occorso durante l’esecuzione. Veniva quindi esclusa con decreto n. 863 del 16.10.2023.

Dopo l’accoglimento della domanda cautelare, la ricorrente reiterava la prova il 22.02.2024, ma non la superava nuovamente per il medesimo esercizio, invocando un secondo infortunio analogo. Veniva esclusa una seconda volta e proponeva un nuovo ricorso, riunito al primo. Riammessa in appello cautelare, superava infine la prova al terzo tentativo. I due ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e soggettiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la procedibilità del gravame. L’amministrazione, in sede istruttoria, non ha provato di aver riammesso la ricorrente al terzo tentativo senza riserva. Questa Sezione, con ordinanza n. 18390 del 23.10.2025, aveva richiesto l’atto dipartimentale di ammissione: la ricorrente, pur invitata, non lo ha esibito. Deve quindi presumersi che l’ammissione sia avvenuta con riserva, il che esclude la sopravvenuta improcedibilità dei ricorsi.

Nel merito, il Tribunale muove dall’orientamento secondo cui il candidato costretto ad abbandonare le prove fisiche per infortunio o malore può aver diritto alla ripetizione, se il primo fallimento è dovuto a forza maggiore. L’evento impeditivo deve essere trattato come fattore sopravvenuto, eccezionale e imprevedibile, a condizione che non determini disparità di trattamento tra i candidati e non comporti un eccessivo aggravio procedurale per l’amministrazione.

Tale condizione non ricorre nel caso concreto. La ricorrente ha fallito due volte il medesimo esercizio, invocando ogni volta un infortunio alla spalla. Il Collegio osserva che il reiterarsi dello stesso traumatismo in occasione dello stesso esercizio, a distanza di mesi e in circostanze diverse, priva l’evento del carattere di eccezionalità. È più verosimile ritenere che l’infortunio sia stato non la causa, ma la conseguenza dell’inidoneità fisica a sostenere la prova. Né la ricorrente ha segnalato alcuna criticità alla Commissione, avendo firmato le schede senza eccepire nulla.

Il Collegio interpreta l’allegato C) in senso conforme al principio di proporzionalità, ammettendo una sola ripetizione della prova in condizioni fisiche rinnovate. La reiterazione illimitata fino al superamento violerebbe la par condicio, poiché agli altri candidati è stata offerta una sola occasione, e aggraverebbe in modo sproporzionato la procedura. Il superamento al terzo tentativo, dopo un’assenza alla chiamata, conferma che alla ricorrente è stato concesso un tempo di preparazione maggiore rispetto agli altri concorrenti.

Il Tribunale dichiara inoltre inammissibile e comunque infondata l’impugnativa della clausola del Bando, proposta con motivi generici. L’amministrazione ha la facoltà e il dovere di pretendere e verificare i requisiti di prestanza fisica necessari per i compiti del Vigile del fuoco. I ricorsi riuniti sono pertanto respinti, con compensazione delle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *