Prelazione agraria e disponibilità dell’area nella PAS per impianti agrivoltaici (TAR Veneto n. 1528 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il rilascio del titolo abilitativo di un impianto agrivoltaico tramite procedura abilitativa semplificata, il requisito della disponibilità dell’area richiesto dall’art. 8, comma 4, lett. b), del decreto legislativo n. 190 del 2024 non è integrato dal solo contratto preliminare di compravendita quando sul fondo insista un diritto di prelazione agraria del coltivatore diretto affittuario ai sensi dell’art. 8 della legge n. 590 del 1965. Il diritto di prelazione integra un diritto potestativo cui corrisponde una posizione di soggezione del proprietario e del promissario acquirente, incompatibile con il potere di disporre del bene, finché non intervenga l’effettiva rinuncia del titolare. La mera dichiarazione di disponibilità a rinunciare, non tradottasi in atto, è irrilevante, dovendo la disponibilità essere preventiva e non successiva alla formazione del titolo. Il difetto del contraddittorio procedimentale, pur fondato, non determina l’annullamento quando il provvedimento non avrebbe comunque potuto concludersi diversamente, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990.

Il Fatto

Una società ha attivato presso il SUAP di un Comune una procedura abilitativa semplificata ex art. 8 del decreto legislativo n. 190 del 2024 per realizzare un impianto agrivoltaico di potenza nominale di 4,147 MW e le relative opere di connessione su un fondo agricolo. Con nota del 12 maggio 2025 il Comune ha dichiarato irricevibile e inammissibile l’istanza, disponendo la rimozione degli effetti e il divieto di prosecuzione dell’attività.

Il provvedimento si fonda su più ragioni: il fondo è concesso in affitto a un coltivatore diretto che non ha rinunciato alla prelazione agraria, donde il difetto di disponibilità dell’area in capo alla società, titolare di un mero contratto preliminare; l’assenza di indicazioni sulla disponibilità delle aree per le opere di connessione; la non idoneità dell’area rispetto alla fascia dei 300 metri dall’autostrada; il contrasto con gli strumenti urbanistici e il regolamento edilizio.

La società ha proposto ricorso per l’annullamento, articolando tre motivi e un’istanza cautelare. Il Comune si è costituito eccependo l’irricevibilità per tardività del deposito e l’inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di irricevibilità: dagli atti non risulta che l’impianto sia finanziato con risorse del PNRR, con la conseguenza che non trova applicazione il rito speciale e la dimidiazione dei termini dell’art. 12-bis del decreto legge n. 68 del 2022, valendo invece il termine ordinario dell’art. 45 cod. proc. amm. Respinge anche l’inammissibilità fondata sul rischio idraulico: gli adempimenti sul punto erano collocati nel quinto punto del provvedimento, privo di immediata lesività perché riferito a una futura nuova pratica, e non potevano integrare la motivazione dell’atto in corso di giudizio.

È invece accolta l’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse. Il provvedimento è plurimotivato e la ricorrente non ha censurato il terzo pilastro motivazionale, con cui il Comune ha rilevato che l’area ricade fuori dagli ambiti di urbanizzazione consolidata e che occorreva uno screening di VINCA. Ciascuna ragione è di per sé sufficiente a sorreggere l’atto, donde l’inammissibilità dell’azione.

Nel merito il ricorso è comunque infondato. La censura sulla qualificazione dell’area come idonea ex art. 20, comma 8, lett. c-quater), del decreto legislativo n. 199 del 2021 è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché l’art. 11-bis del decreto legislativo n. 190 del 2024, come modificato dal decreto legge n. 175 del 2025, ha espunto tale lettera dall’ordinamento.

Il punto centrale riguarda la disponibilità dell’area. Pur ammettendo che il contratto preliminare è in astratto idoneo ad assicurare la futura piena disponibilità del terreno, il Collegio ritiene che la prelazione agraria osti a far maturare il requisito in capo al promissario acquirente. Il coltivatore diretto è titolare di un diritto potestativo cui corrisponde una soggezione del proprietario e del terzo, incompatibile con il potere di disporre del fondo, che dipende dalla rinuncia del prelazionario. Né giova la dichiarazione di disponibilità a rinunciare: la disponibilità deve essere preventiva e non successiva alla formazione del titolo, e dagli atti non risulta che la rinuncia sia stata effettivamente esercitata.

Il difetto di contraddittorio procedimentale e la mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990 sono certamente fondati, ma non determinano l’annullamento: difettando ab origine il requisito della disponibilità, il procedimento non avrebbe potuto concludersi diversamente, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241 del 1990. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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