Annullata la non ammissione alla classe successiva per mancanza del PEI (TAR Lazio n. 641 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
All’alunno con disabilità certificata ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992 spetta il Piano Educativo Individualizzato, elaborato secondo le modalità dell’art. 15, comma 10, legge n. 104/1992 e dell’art. 314 d.lgs. n. 297/1994, e non il mero Piano Didattico Personalizzato, strumento destinato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento. La mancata attivazione del confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti e l’assenza di evidenze documentali sull’operato del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione integrano violazione dei sostegni prescritti dalla legge. Il giudizio di non ammissione alla classe successiva è illegittimo quando non dia conto, con motivazione congrua, della invalidità dell’alunno e della concreta attuazione degli interventi didattici di supporto: l’obbligo motivazionale è tanto più pregnante quanto più incerto è l’esito scolastico e delicata la situazione psicofisica dello studente.

Il Fatto

Il ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un minore portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, legge n. 104/1992, ha impugnato gli atti del percorso valutativo conclusosi con la non ammissione dell’alunno alla classe successiva. Nell’anno scolastico 2024/2025 lo studente ha frequentato la prima classe di un istituto secondario. Allo scrutinio finale il giudizio è stato sospeso in tre materie — Inglese, Matematica e Chimica — con attività di recupero svolte tra la fine di giugno e i primi di luglio e prove sostenute nei giorni successivi.

Il Consiglio di Classe ha poi deliberato la non promozione. Il genitore ha dedotto l’inadeguatezza e la tardività del piano predisposto dall’istituzione scolastica, l’assenza di interventi mirati per gran parte dell’anno e il difetto di motivazione del provvedimento finale. In via cautelare il Tribunale ha sospeso il giudizio di non ammissione, ammettendo l’alunno alla classe successiva con riserva e ordinando la rivalutazione della posizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dal quadro normativo di riferimento. Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 impone alle istituzioni scolastiche di adottare tutte le iniziative utili al successo formativo, valorizzando le diversità. La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013 introduce la nozione di bisogni educativi speciali, mentre la legge n. 104/1992 e la legge n. 170/2010 fondano i percorsi di individualizzazione e personalizzazione.

Su questa base il Tribunale rileva che, nonostante l’invalidità certificata, l’alunno non è mai stato destinatario di alcun Piano Educativo Individualizzato. Non risulta, e l’Amministrazione non ha smentito, che sia stato condotto il necessario confronto multidisciplinare tra scuola, famiglia ed esperti richiesto dall’art. 15, comma 10, legge n. 104/1992 e dall’art. 314 d.lgs. n. 297/1994. La scuola si è limitata a predisporre tardivamente, in data 6 marzo 2025, un semplice Piano Didattico Personalizzato, strumento destinato agli studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e non agli alunni con disabilità certificata. Mancano inoltre evidenze sull’attivazione del Gruppo di Lavoro Operativo per l’inclusione, che avrebbe dovuto essere costituito dall’inizio dell’anno.

Fondata è anche la censura sul difetto di motivazione. Richiamando un proprio precedente (TAR Lazio n. 31203/2010), il Collegio ribadisce che l’obbligo di motivazione congrua è più pregnante quando i risultati scolastici siano incerti e la situazione psicofisica dell’alunno delicata. Il Consiglio dei docenti deve tenere conto, nel giudizio finale, di tutti gli elementi di valutazione imposti dalla legge.

Nel caso concreto l’atto impugnato si limita ad affermare che a nulla sarebbero valsi gli strumenti compensativi e le misure dispensative del piano, omettendo però ogni considerazione sulla invalidità dell’alunno e sulla predisposizione e concreta attuazione dei sostegni didattici. Assorbite le ulteriori censure, il ricorso è accolto con annullamento degli atti impugnati. Poiché la rivalutazione disposta in sede cautelare non risulta effettuata, il Tribunale ordina all’istituto di reinvestire il competente Consiglio di Classe della valutazione sull’ammissione, con condanna dell’Amministrazione alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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