Equo indennizzo militare escluso per colpa esclusiva del conducente (TAR Toscana n. 1735 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento dell’equo indennizzo per infermità contratta in servizio, ai sensi dell’art. 1882 del d.lgs. n. 66/2010 e del d.P.R. n. 461/2001, presuppone che un fatto, anche lecito, dell’amministrazione si inserisca nel rapporto di causalità quale condotta che abbia quantomeno aumentato il rischio del danno alla salute. Non è sufficiente che il sinistro sia occorso al militare durante il servizio, occorrendo la correlazione tra fatto e causa di servizio. Il sinistro cagionato da colpa esclusiva del conducente alla guida del veicolo militare non integra tale correlazione. Il potere amministrativo di diniego, ove vincolato, è immune dal vizio di difetto di motivazione e dalla mancata comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, poiché il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso. Il mero superamento dei termini procedimentali è regola di comportamento e non vizio di legittimità del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, primo maresciallo in servizio presso un Aeroporto Militare, mentre percorreva alla guida di un motoveicolo la strada perimetrale interna dell’installazione, rimaneva coinvolto in un sinistro che gli cagionava gravi lesioni. Dopo i ricoveri ospedalieri, presentava istanza di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
La C.M.O. ascriveva l’infermità alla Categoria 7^. Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con proprio parere, escludeva la dipendenza dell’infermità da fatti di servizio. Il Ministero della Difesa respingeva quindi la domanda per mancanza dei presupposti di legge. Il militare impugnava il diniego davanti al giudice amministrativo, dolendosi del difetto di motivazione e di istruttoria, della mancata comunicazione dei motivi ostativi e del ritardo procedimentale, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’indennizzo e il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la fattispecie astratta: la giurisdizione è esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. i) c.p.a., trattandosi di causa di lavoro su personale in regime di diritto pubblico. L’indennizzo compensa, per ragioni di solidarietà sociale, la perdita subita per fatto lecito altrui, in coerenza con l’art. 1173 c.c.
Da tali premesse il Tribunale ricava il requisito essenziale: è necessaria una condotta dell’amministrazione che abbia quantomeno aumentato il rischio del danno alla salute del conducente mentre prestava servizio. Deve cioè esservi un fatto, pur lecito, che si inserisca nel rapporto di causalità. Nel caso concreto non emerge alcuna prova di interferenza dell’amministrazione nella sequenza causale.
La conclusione opposta condurrebbe all’esito insostenibile per cui ogni sinistro occorso al militare nel tragitto da e per il luogo di lavoro farebbe sorgere il diritto all’indennizzo speciale, che è invece limitato alle sole ipotesi di correlazione con la causa di servizio. Dalle risultanze del verbale di rilevamento, non contestato dalle parti, emerge che il ricorrente, nonostante la manovra di arresto, tamponava il veicolo che lo precedeva, già fermo per manovra non repentina. Il fatto è quindi addebitabile alla colpa esclusiva del militare.
Tale accertamento rende infondato il primo motivo: la motivazione del provvedimento, pur stringata, è sufficiente, in ragione del rinvio al verbale richiamato nel parere del Comitato di verifica. Il secondo motivo, fondato sull’art. 10-bis della l. n. 241/1990, è infondato per la natura vincolata del potere esercitato: il provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ex art. 21-octies, comma 1, della l. n. 241/1990.
Quanto al terzo motivo, il decorso del termine massimo di conclusione del procedimento, salvi i casi di inerzia con valore provvedimentale, è regola di comportamento e rileva solo ai fini della tutela avverso il silenzio inadempimento ex artt. 117 e 31 c.p.a. Le domande connesse, logicamente dipendenti dall’annullamento, sono respinte. Le spese sono compensate in ragione dei profili trattati.
Nota della Redazione
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