Ottemperanza al giudicato del Giudice di Pace e nomina del Prefetto quale commissario ad acta (TAR Basilicata n. 554 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., è competente a conoscere delle controversie riguardanti l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario non passate in giudicato, purché siano decorsi infruttuosamente i termini di cui all’art. 14, co. 1, del D.L. n. 669/1996 (centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo). L’inerzia dell’amministrazione costituisce una palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. L’onere di provare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, come affermato dalle Sezioni Unite n. 12533/2001. In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice nomina un commissario ad acta, individuato nel Prefetto o in un funzionario delegato, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inottemperante.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, che aveva condannato la Regione Basilicata al pagamento di somme in favore del ricorrente e del suo procuratore, comprensive delle spese di lite. Il titolo esecutivo, notificato all’Amministrazione in forma esecutiva, era divenuto irrevocabile. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dalla legge, la Regione non aveva provveduto al pagamento.
A seguito dell’inerzia, la parte vittoriosa ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Basilicata, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. La Regione Basilicata, pur ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti processuali, ritenendo rispettato il termine di cui all’art. 114, co. 1, cod. proc. amm. e quello di cui all’art. 87, co. 2, lett. d), cod. proc. amm. Ha, inoltre, accertato l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, requisito essenziale per l’ammissibilità dell’azione di ottemperanza avverso le sentenze del giudice ordinario.
Nel merito, il Tar ha dichiarato il ricorso fondato. L’inerzia dell’Amministrazione è stata qualificata come palese violazione dell’obbligo di conformarsi al giudicato. Sul punto, il Collegio ha richiamato il principio per cui l’onere di dimostrare l’avvenuto adempimento grava sul debitore, citando le Sezioni Unite n. 12533/2001. La Regione, non costituendosi, non ha fornito alcuna prova in tal senso.
Il Tribunale ha, quindi, dichiarato l’obbligo della Regione di dare esatta ed integrale esecuzione alla sentenza, provvedendo al pagamento delle somme dovute entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Potenza, o un funzionario delegato, con il compito di provvedere in via sostitutiva. Il compenso per l’eventuale attività commissariale è stato determinato in euro 300,00, a carico della Regione.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, il Collegio ha precisato che la loro liquidazione in forma forfetaria comprende in modo omnicomprensivo le spese accessorie, inclusi gli onorari per gli atti funzionali all’introduzione del giudizio stesso. La Regione è stata, pertanto, condannata alla rifusione delle spese in favore della parte ricorrente, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato.
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Nota della Redazione
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