Riconoscimento del titolo estero di sostegno e obbligo di valutazione concreta (TAR Lazio n. 638 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non può rigettare l’istanza di riconoscimento di un titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero fondandosi sulla distinzione tra titoli ufficiali dell’ordinamento straniero e “titoli propri” rilasciati dall’università. L’Amministrazione è tenuta a valutare in concreto, all’esito di adeguata istruttoria e motivazione, previo parere del Ministero dell’Università e della Ricerca, se il percorso formativo seguito dall’interessato abbia contenuto equivalente a quello richiesto in Italia per l’accesso all’insegnamento di sostegno. Ove emerga una differenza, non può inferirne automaticamente l’inidoneità del titolo, ma deve verificare se misure compensative ai sensi dell’art. 14 della direttiva 2005/36/CE siano idonee a colmare le lacune. Tale obbligo di valutazione comparativa sussiste anche quando la fattispecie non ricada nell’ambito di applicazione della direttiva e rientri invece negli artt. 45 e 49 TFUE.

Il Fatto

La ricorrente ha conseguito in Spagna un attestato formativo denominato “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo”, rilasciato da un’università spagnola in collaborazione con una società privata e un centro di formazione. Con istanza dell’8 luglio 2021 ha chiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito il riconoscimento del titolo ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, per l’insegnamento di sostegno in Italia.

Con decreto del 22 ottobre 2024, n. prot. 42476, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici ha rigettato l’istanza. Il diniego si fonda su due argomenti: il titolo sarebbe un “titolo proprio” dell’università che lo rilascia, privo di valore abilitante in Spagna, dove la formazione sul sostegno è professione regolamentata con titoli universitari specifici; e il raffronto tra i due percorsi formativi evidenzierebbe differenze incolmabili. La ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al TAR Lazio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso muovendo dalle pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022, che proprio sui titoli di sostegno conseguiti all’estero hanno imposto al Ministero di esaminare le istanze tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite. Il principio è che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non devono risultare inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno, e che l’Amministrazione valuta l’equipollenza disponendo opportune e proporzionate misure compensative.

Su questa base il TAR ritiene illegittimo il diniego fondato sulla distinzione tra titoli ufficiali e “titoli propri”. La differenza non è ostativa di per sé: il Ministero deve valutare in concreto se il percorso seguito in Spagna abbia contenuto equivalente a quello richiesto in Italia, previo parere del MUR, salva l’adozione di specifiche misure compensative ove necessarie.

Il Collegio esamina poi la parte del provvedimento in cui il Direttore generale aveva pur operato il raffronto tra i percorsi, concludendo per una diversità sostanziale e per “incolmabili differenze”. Tale giudizio è ritenuto apodittico e scarsamente argomentato. Gli uffici non spiegano perché un’adeguata previsione di misure compensative — che in astratto potrebbero comprendere ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio — non sia in grado di colmare le mancanze della formazione estera, comunque incentrata sulla figura dell’alunno con speciali bisogni educativi.

Il TAR richiama infine la giurisprudenza euro-unitaria e, da ultimo, la sentenza della Corte di Giustizia UE, Sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24. In una situazione che non ricade nell’ambito della direttiva ma in quello degli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza pertinente, procedendo a un confronto tra le competenze attestate e quelle richieste dalla normativa nazionale. La Corte UE ha precisato che gli artt. 45 e 49 TFUE non impongono di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato di origine, ma lo Stato ospitante resta libero di tenerne conto nella procedura di valutazione comparativa.

Il ricorso è quindi accolto e il provvedimento di diniego annullato, ai fini del riesame dell’istanza secondo i principi dell’Adunanza Plenaria e dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Le spese sono compensate in ragione dei contrasti giurisprudenziali in materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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