Canone demaniale marittimo ridotto per elettrodotti interrati di rete nazionale (TAR Lazio n. 637 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il canone relativo alle aree demaniali marittime concesse per la realizzazione e la gestione di elettrodotti in cavo interrato va determinato in misura pari alla metà di quello ordinario, ai sensi dell’art. 4 d.m. 19 luglio 1989, ove il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o il godimento sia limitato a una specifica attività che non escluda l’uso comune o altre possibili fruizioni. Gli elettrodotti interrati occupano solo una parte della proiezione spaziale del bene demaniale, lasciando inalterate le facoltà di godimento dell’ente concedente sull’intera superficie scoperta. La contestazione giudiziale del canone di un singolo anno non è condizionata dall’impugnazione degli ordini di introito degli anni precedenti, poiché ogni annualità costituisce una prestazione autonoma e l’acquiescenza è estranea ai diritti soggettivi perfetti. Le controversie sulle concessioni relative a infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale rientrano nella competenza funzionale del TAR del Lazio.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria del servizio di trasmissione dell’energia elettrica, è titolare di una concessione demaniale marittima per due elettrodotti in cavo interrato, in parte ubicati su suolo demaniale. Con istanza aveva chiesto la rideterminazione del canone dovuto in applicazione del canone di mero riconoscimento previsto dall’art. 39, comma 2, cod. nav. o, in subordine, la riduzione del 50% prevista dall’art. 4 d.m. 19 luglio 1989.
L’Autorità di sistema portuale ha emesso l’avviso di pagamento del canone per l’annualità 2023, pari a oltre 9.000 euro, senza riconoscere alcuna riduzione. La società ha impugnato l’atto davanti al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento e, in via subordinata, l’accertamento del diritto al canone ridotto, con restituzione di quanto versato in eccesso. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda principale, insistendo sulla domanda subordinata.
La Motivazione della Corte
In via pregiudiziale il Tribunale ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale. L’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a. attribuisce al TAR del Lazio la competenza funzionale sulle controversie relative alle infrastrutture di trasporto ricomprese nella rete di trasmissione nazionale. La concessione è stata rilasciata allo scopo di esercire il trasporto di energia elettrica sulla rete ad alta e altissima tensione, sicché la controversia rientra tra quelle devolute alla competenza derogatoria del TAR adito.
È stata parimenti respinta l’eccezione di inammissibilità per acquiescenza. Le obbligazioni del concessionario di corrispondere il canone annuale, pur derivando da un’unica fonte negoziale, sono tra loro indipendenti. Per ogni anno di concessione sorge un distinto diritto di credito, e la mancata impugnazione di un avviso non preclude la contestazione delle ragioni giuridiche di quelli successivi. Nel caso di specie il pagamento è stato effettuato con espressa riserva di ripetizione, e alle disposizioni invocate va riconosciuta efficacia sostitutiva di ogni clausola contraria ex art. 1339 c.c..
Nel merito, dato atto della sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda principale, il Collegio ha esaminato la doglianza subordinata e l’ha ritenuta fondata. L’art. 4 d.m. 19 luglio 1989 prevede che la misura del canone è pari alla metà di quella ordinaria quando il concessionario non abbia un diritto esclusivo di godimento o questo sia limitato a una specifica attività che non escluda l’uso comune o altre possibili fruizioni.
La concessione riguarda elettrodotti in cavo interrato. Le caratteristiche dell’opera rendono evidente che il bene demaniale non è stato interamente sottratto all’uso comune e che è suscettibile di ulteriori fruizioni. L’amministrazione si è limitata a richiamare l’art. 840 c.c., ma tale difesa conferma l’assunto della ricorrente: gli elettrodotti insistono solo su una parte della proiezione spaziale del bene, lasciando inalterate le facoltà di godimento dell’ente concedente sull’intera superficie scoperta. L’avviso di pagamento è stato pertanto annullato parzialmente, con condanna dell’Autorità alla restituzione della maggiore somma riscossa, oltre interessi legali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.