Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lazio n. 454 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro è ammissibile quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni tra la notifica del titolo e quella del ricorso introduttivo. Accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di provvedervi entro il termine perentorio fissato in dispositivo e, per l’ipotesi di persistente inottemperanza, nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando l’incarico ricada su un dirigente, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza ed è distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Frosinone, passata in giudicato, che le aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla corresponsione di una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio, oltre alle spese di quel giudizio.

La sentenza è stata notificata con le formalità del codice di procedura civile presso la sede reale dell’Amministrazione. Con ricorso notificato e depositato il 24 aprile 2025 la ricorrente ha adito il TAR Lazio lamentando l’inottemperanza. Il Ministero si è costituito con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato e Roma Capitale ha depositato atto di costituzione. Alla camera di consiglio del 09 gennaio 2026 la causa è stata spedita in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso assistito da giuridico fondamento. In via preliminare ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, individuandole nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, fra la notifica del titolo e quella del ricorso introduttivo del giudizio.

Nel merito il Collegio ha rilevato che la mancata esecuzione della sentenza non era controversa tra le parti. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, è stato nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del giudizio. Il Commissario, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti necessari. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

La regolamentazione delle spese è stata effettuata secondo il criterio della soccombenza. Il Ministero è stato condannato alla refusione delle spese di lite, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. La somma è comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, secondo l’orientamento della stessa Sezione richiamato in motivazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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