Affidamento in prova e requisiti morali per la patente nautica (TAR Lazio n. 26 del 19.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di requisiti di moralità per il conseguimento e il mantenimento delle patenti nautiche, la clausola di salvezza dei provvedimenti di riabilitazione di cui agli artt. 37 e 41, d.m. 29 luglio 2008 n. 146 non è limitata alla sola riabilitazione ex art. 178 cod. pen., ma ricomprende anche l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali ex art. 47, comma 12, l. 26 luglio 1975 n. 354. Il tenore aperto della locuzione normativa è pienamente sovrapponibile a quello dei provvedimenti riabilitativi ex art. 120, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, con la conseguenza che non sono ammesse opzioni ermeneutiche divergenti tra la disciplina della patente di guida e quella della patente nautica. Ne deriva l’illegittimità dell’archiviazione dell’istanza di convalida e della revoca della patente fondate sull’assenza di una formale riabilitazione giudiziale.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato alla Capitaneria di porto istanza di convalida della propria patente nautica senza limiti a motore, rilasciata nel 1997. L’amministrazione, con nota del 7 settembre 2021, ha disposto l’archiviazione dell’istanza, ritenendo che l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali non fosse fungibile con la riabilitazione ex artt. 178 e 179 cod. pen. e che pertanto difettassero i requisiti di moralità prescritti dall’art. 37, d.m. n. 146 del 2008.
Il ricorrente ha impugnato tale atto davanti al TAR, invocando la violazione dell’art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975, che riconnette all’esito positivo dell’affidamento l’estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, salvo le pene accessorie perpetue. Respinta l’istanza cautelare, nelle more la Capitaneria ha disposto la revoca della patente con nota dell’11 agosto 2023. Il ricorrente ha quindi impugnato anche tale provvedimento con motivi aggiunti, estendendovi le censure originarie e deducendo l’illegittimità derivata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione centrale nella possibilità di equiparare gli effetti dell’art. 47, comma 12, l. n. 354 cit. a quelli dell’art. 178 cod. pen. e, dunque, nel valutare se l’esito positivo dell’affidamento in prova ai servizi sociali possa integrare i requisiti di moralità richiesti per il titolo abilitativo nautico.
Il percorso argomentativo muove dal confronto tra la disciplina della patente nautica e quella della patente di guida. Gli artt. 37 e 41, d.m. n. 146 cit., osserva il TAR, non sono dissimili dall’art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 del 1992, sicché non si giustificano interpretazioni divergenti rispetto a quelle consolidate in materia di guida.
Richiamando Cass. civ., sez. II, n. 23815 del 2022 e Cass. civ., sez. I, n. 2461 del 2025, il Collegio ribadisce che i provvedimenti riabilitativi ex art. 120, comma 1, d.lgs. n. 285 cit. comprendono non solo la riabilitazione ex art. 178 cod. pen., ma anche altre ipotesi, tra cui quella dell’esito positivo dell’affidamento in prova al servizio sociale e la riabilitazione ex art. 70, d.lgs. n. 159 del 2011, già valorizzata da Corte cost. n. 152 del 2021.
La scelta dell’amministrazione non convince perché gli artt. 37 e 41, d.m. n. 146 cit. non richiamano testualmente la sola riabilitazione ex art. 178 cod. pen., come fa invece, in materia di esdebitazione, l’art. 142, r.d. n. 267 del 1942, ma impiegano la più ampia locuzione di provvedimenti di riabilitazione, espressione aperta e sovrapponibile ai provvedimenti riabilitativi della disciplina sulla patente di guida. A fronte di due clausole di eguale tenore, entrambe poste a definire i requisiti di moralità per titoli abilitativi alla conduzione di veicoli, terrestri o nautici, non vi è ragione per percorrere interpretazioni opposte.
Il Collegio segnala inoltre che l’art. 38, d.m. 17 settembre 2024 n. 133 è intervenuto a modificare l’art. 37, d.m. n. 146 cit., ampliando la clausola di salvezza alle ipotesi in cui il reato sia estinto. Il ricorso integrato da motivi aggiunti è pertanto accolto e gli atti impugnati sono annullati; resta fermo che, non vertendosi in materia devoluta alla giurisdizione esclusiva, non è possibile accertare positivamente il diritto soggettivo al conseguimento del titolo. Le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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