Esecuzione del giudicato sull’obbligo di attivazione della Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 450 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di ottemperanza, la sentenza del giudice del lavoro che abbia riconosciuto al docente il diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e condannato l’Amministrazione all’attivazione della provvista costituisce titolo esecutivo idoneo a fondare la domanda di esecuzione del giudicato. Sussistono le condizioni dell’azione quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione con le formalità del codice di procedura civile e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996. Accertata la persistente inottemperanza, il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere entro termine perentorio e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

Il Fatto

La ricorrente, docente, ha adito il TAR Lazio per ottenere l’esecuzione della sentenza con cui il giudice del lavoro aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attivazione della carta e alla corresponsione di una provvista di euro 500,00 per ciascun anno di servizio prestato, oltre alle spese di lite.

La sentenza, passata in giudicato come da attestazione prodotta, è stata notificata ai fini esecutivi presso la sede reale dell’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione. L’Amministrazione si è costituita formalmente in giudizio con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. In via preliminare ha verificato la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza, consistenti nell’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e nel decorso del termine dilatorio di centoventi giorni prescritto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996 tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo.

Nel merito, il Tribunale ha rilevato che non è controverso tra le parti che la sentenza non abbia ancora trovato esecuzione. Ha quindi ordinato all’Amministrazione di provvedervi, corrispondendo le somme giudizialmente dovute entro il termine perentorio indicato in dispositivo.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, perché provveda all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.

Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza, con liquidazione in euro 500,00 oltre accessori di legge e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Il Collegio ha precisato che tale somma è comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, purché debitamente documentate, richiamando sul punto la propria giurisprudenza (T.A.R. Lazio, Sez. III-bis, 13 ottobre 2025, nn. 17516 e 17518).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *