Diniego cittadinanza e sicurezza nazionale: prevalenza dell’interesse pubblico sulle garanzie procedimentali (TAR Lazio n. 11080 del 16.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di concessione della cittadinanza italiana fondato su ragioni di sicurezza della Repubblica è sufficientemente motivato ex art. 3 l. n. 241/1990 quando consente di comprendere l’iter logico seguito dall’amministrazione, senza che sia necessario indicare analiticamente le fonti e i fatti accertati, essendo sufficiente il richiamo agli elementi sfavorevoli dell’informativa dei servizi di sicurezza. In tali casi, la natura riservata della documentazione esclude l’applicabilità del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, atteso che la ratio della norma presuppone la conoscibilità degli elementi posti a fondamento del provvedimento negativo. La valutazione di pericolosità sociale compiuta dagli organi di sicurezza, in un’ottica di prevenzione avanzata, è assistita da un’attendibilità che non può essere superata dalla mera contestazione dell’istante, in quanto l’esigenza di garantire la sicurezza della Repubblica costituisce interesse di rango superiore rispetto a quello del richiedente la cittadinanza.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’interno rigettava l’istanza di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), l. n. 91/1992, sulla base della sussistenza di possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Avverso il diniego, il ricorrente deduceva la violazione delle regole procedimentali per la mancata notifica del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e il difetto di motivazione per la genericità dei presupposti. Con motivi aggiunti, contestava altresì l’accusa di contiguità con il Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk).
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento immune dai vizi dedotti. In primo luogo, il Collegio ha chiarito che nei procedimenti di diniego della cittadinanza fondati su ragioni di sicurezza, il provvedimento è sufficientemente motivato quando consente di comprendere l’iter logico seguito, senza necessità di esternare tutte le fonti e i fatti accertati, essendo sufficiente il richiamo agli elementi contenuti nell’informativa dei servizi di sicurezza.
La Corte ha altresì escluso la violazione dell’art. 10-bis l. n. 241/1990, rilevando che la ratio della norma non è invocabile in presenza di dati di carattere riservato, sottratti all’accesso, la cui conoscenza dettagliata da parte dell’interessato pregiudicherebbe la sicurezza nazionale. La natura secretata delle informazioni non lede il diritto di difesa, considerato il disposto dell’art. 2, comma 1, lett. d), d.m. n. 415/1998.
Quanto all’attendibilità delle valutazioni, il Tribunale ha evidenziato che le notizie provengono da organismi pubblici preposti ai servizi di sicurezza e sono assistite da una presunzione di affidabilità istituzionale. Nella contrapposizione tra la versione del ricorrente e quella degli organi investigativi, non vi è ragione per privilegiare la prima, tenuto conto dei principi di ragionevolezza e di tutela avanzata che improntano i procedimenti di naturalizzazione.
Il Collegio ha infine precisato che, per giustificare il diniego, è sufficiente una situazione di dubbio sulla pericolosità del richiedente, considerato che l’acquisto della cittadinanza potrebbe costituire presupposto per attività potenzialmente pericolose per l’integrità della Repubblica. Resta salva la possibilità di presentare una nuova istanza in caso di fatti sopravvenuti.
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Nota della Redazione
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