Ottemperanza al giudicato e spese al procuratore antistatario (TAR Campania n. 818 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il ricorso è fondato quando il titolo esecutivo è definitivo, sia stata eseguita la notifica dello stesso ai fini dell’intimazione ad adempiere ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997. L’assenza di qualsiasi deduzione o contestazione da parte dell’amministrazione intimata consolida la fondatezza della pretesa. Le somme liquidate a titolo di spese di lite spettano al procuratore antistatario che ha agito in proprio favore. Per il caso di ulteriore inerzia va nominato sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Il Fatto
Una cooperativa sociale, a mezzo del proprio difensore, otteneva dal Tribunale di Nocera Inferiore un decreto ingiuntivo con cui veniva ingiunto al Comune, nella qualità di capofila dell’ambito territoriale, il pagamento di una somma rilevante per prestazioni socio-sanitarie non saldate. Il Comune proponeva opposizione avverso il decreto.
All’esito del giudizio, il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione e condannava il Comune al pagamento delle spese di lite per la fase monitoria e per quella di merito, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario. Passata in giudicato la sentenza per mancata impugnazione, il difensore agiva per ottenerne l’esecuzione quale procuratore antistatario, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’azionata sentenza è passata in cosa giudicata, come attestato dalla documentazione in atti. La notifica del titolo ai fini dell’intimazione ad adempiere è stata eseguita e, da essa, è decorso il termine dilatorio previsto dalla disciplina sulla riscossione delle somme dovute agli enti pubblici.
Quanto all’effettiva esecuzione, le statuizioni contenute nel titolo non risultano aver ricevuto integrale adempimento. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio e non ha formulato alcuna contraria deduzione o contestazione, circostanza che consolida la fondatezza della pretesa.
Respinta ogni diversa lettura, il giudice amministrativo accerta il proprio obbligo di dare esecuzione al titolo esecutivo. Ordina pertanto all’amministrazione di corrispondere, entro sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza, le somme spettanti al ricorrente per effetto del titolo stesso, liquidando le spese in favore del procuratore antistatario per la fase monitoria e di merito.
Il Tribunale provvede anche sull’ipotesi di inadempienza futura. Nomina un commissario ad acta, con facoltà di delega, perché provveda, su richiesta della parte corredata dalla attestazione di perdurante inottemperanza, a dare completa ed esatta esecuzione alla sentenza entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, compiendo tutti gli atti necessari, incluse le eventuali variazioni di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente. L’organismo commissariale dovrà poi rimettere al Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti svolti; il compenso sarà determinato e liquidato in un momento successivo.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, con attribuzione al difensore del ricorrente in qualità di antistatario, unitamente al rimborso forfettario e alla rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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