Diniego di cittadinanza fondato su processo penale pendente e giudizio di inaffidabilità (TAR Lazio n. 389 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91, costituisce espressione di amplissima discrezionalità amministrativa, qualificabile come atto di alta amministrazione, sindacabile dal giudice amministrativo nei soli limiti del controllo estrinseco di logicità, congruità e sufficienza istruttoria. Ai fini del diniego non è necessaria una sentenza di condanna: le risultanze di un procedimento penale pendente possono essere valutate negativamente sul piano amministrativo, in forza del principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici, senza violazione della presunzione di non colpevolezza di cui all’art. 27 Cost., poiché il giudizio non irroga una sanzione ma valuta il grado di integrazione e di adesione ai valori dell’ordinamento.
Il Fatto
Il ricorrente, straniero residente legalmente in Italia da oltre dieci anni, presentava in data 26.07.2021 istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma primo, lettera f), legge n. 91/1992. Il Ministero dell’Interno, dopo il preavviso di diniego ex art. 10-bis legge n. 241/1990, respingeva la domanda con decreto del 23.12.2024.
A fondamento del rigetto il Ministero poneva la pendenza di un procedimento penale a carico dell’istante per i reati di furto semplice, furto aggravato e danneggiamento. Il ricorrente impugnava il decreto davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dell’art. 27 Cost. e l’inidoneità di una mera notizia di reato a sorreggere il diniego. In memoria e all’udienza il difensore riconosceva l’esistenza del procedimento, dichiarandolo pendente alla fase dibattimentale, mentre risultava superata la contestazione sul requisito reddituale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione dell’atto: la cittadinanza “può” essere concessa, e tale formula esprime una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni della richiesta e sulle possibilità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Si tratta di atto di alta amministrazione, condizionato all’esistenza di un interesse pubblico e a uno status illesae dignitatis morale e civile del richiedente.
Ne deriva il limite del sindacato giurisdizionale, circoscritto alla verifica del supporto istruttorio, della veridicità dei fatti e della logicità della motivazione, con esclusione di ogni sindacato sostitutivo di merito. Sul piano dell’onere motivazionale, il Collegio richiama l’orientamento secondo cui ampiezza e profondità della motivazione si correlano allo stadio del procedimento penale, alla natura del reato e alla distanza temporale dalla domanda.
Nel caso concreto il Ministero ha legittimamente esercitato il proprio potere. Rilevano la gravità dei reati contestati, l’epoca recente degli stessi, ricadente nel periodo di osservazione decennale ex art. 9, e la pendenza del processo. Il Collegio sottolinea che una condanna per furto rientrerebbe tra le ipotesi ostative all’acquisto della cittadinanza per matrimonio ex art. 6 legge n. 91/1992 e che, a fortiori, ciò vale per la naturalizzazione.
Gli elementi, valutati nel loro intreccio e non atomisticamente, sorreggono un giudizio di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. Il giudice amministrativo ribadisce il principio della pluriqualificazione dei fatti giuridici: le risultanze penali possono essere valutate negativamente a prescindere dagli esiti del processo, poiché il comportamento non è sanzionato ma valutato in vista del grado di assimilazione dei valori e della futura integrazione. La concessione, tendenzialmente irreversibile, conferisce diritti politici e impone un giudizio prognostico di cautela.
Il ricorso è dunque respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite, liquidate in €1.500,00 oltre accessori. Il Collegio ordina l’oscuramento delle generalità ex art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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