Revoca dell’autorizzazione di polizia e obbligo di avvio del procedimento (TAR Lazio n. 167 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revoca di un’autorizzazione di polizia costituisce atto di secondo grado incidente su una posizione giuridica di vantaggio e deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990, salvo che sussistano ragioni di urgenza esplicitate in modo adeguato nella motivazione. La pretesa natura vincolata dell’atto comunale rispetto alla proposta prefettizia non esonera l’Amministrazione dal contraddittorio procedimentale: la riconduzione della revoca al principio del contrarius actus implica anzi il potere-dovere del Comune di valutare la ricorrenza dei presupposti dell’atto di ritiro. Le esigenze di celerità, se solo assertivamente affermate, non integrano la ragione di urgenza idonea a giustificare l’omissione della comunicazione.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale ha revocato, ai sensi dell’art. 21 octies, comma 2, della legge n. 241/1990 e senza previo avvio del procedimento, l’autorizzazione permanente rilasciata ai sensi degli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S. per effettuare trattenimenti danzanti e spettacoli musicali all’interno di un locale.

Ha impugnato altresì gli atti endoprocedimentali, in particolare la nota del Dipartimento sviluppo economico e attività produttive e la nota della Prefettura di Roma, che assume non esserle mai state comunicate. La revoca è stata adottata sulla base di fatti anteriori al rilascio dell’autorizzazione e comunque riconducibili, secondo la ricorrente, alla precedente gestione. Roma Capitale e il Ministero dell’interno si sono costituiti chiedendo il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso per l’assorbente fondatezza del primo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990. Il provvedimento di revoca dell’autorizzazione permanente, in quanto atto di secondo grado, avrebbe dovuto essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, finalizzata alla verifica in concreto, nel contraddittorio tra le parti, della ricorrenza delle condizioni per l’adozione dell’atto di ritiro.

Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale per cui ogni volta che la P.A. intenda emanare un atto di secondo grado – annullamento, revoca, decadenza – incidente su posizioni giuridiche di vantaggio originate dal precedente atto, è necessaria la comunicazione dell’avvio del procedimento, qualora non sussistano ragioni di urgenza da esplicitare adeguatamente nella motivazione. Vengono citate, tra le altre, TAR Lazio, sez. II, 27 marzo 2024, n. 6033 e TAR Lazio, sez. II, 6 febbraio 2023, n. 2014.

Nel caso concreto le esigenze di celerità risultano solo assertivamente affermate e non adeguatamente motivate, con conseguente illegittimità dell’atto. Né a diverso esito conduce la pretesa natura vincolata del provvedimento comunale rispetto alla proposta prefettizia: la riconduzione della revoca al principio del contrarius actus implicava il potere-dovere del Comune di valutare la ricorrenza dei presupposti per l’adozione dell’atto di ritiro. Il Collegio richiama, sul punto, la spettanza all’ente comunale dei poteri di polizia amministrativa in conformità all’art. 117, comma 2, lettera h), della Costituzione, che separa la funzione di polizia amministrativa locale dalla generale attribuzione allo Stato dell’ordine pubblico, citando TAR Lazio, sez. I ter, 6 giugno 2024, n. 11562.

Il ricorso è pertanto accolto, con assorbimento di ogni altra censura e salva la riedizione del potere. Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato, dispone la compensazione delle spese di lite per la peculiarità della vicenda e manda alla Segreteria di trasmettere la sentenza alla Prefettura di Roma per l’eventuale riedizione del potere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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