Patteggiamento e autocertificazione mendace ostano alla cittadinanza italiana (TAR Lazio n. 386 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, emessa ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen., vale come sentenza di condanna quando una norma assume l’esistenza di una condanna quale presupposto di un provvedimento amministrativo o quale preclusione all’esercizio di diritti. Nel procedimento di naturalizzazione, il giudizio di meritevolezza ex art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992 si fonda su una valutazione globale e non atomistica dei precedenti penali, apprezzati come indicatori dell’indole del richiedente nel periodo di osservazione del decennio antecedente la domanda. L’autocertificazione non veritiera della propria posizione giudiziaria rileva su piano oggettivo e legittima il diniego a prescindere da indagini sull’elemento soggettivo.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato istanza di cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992. L’Amministrazione ha respinto la domanda rilevando a suo carico una sentenza di patteggiamento del 1° ottobre 2017 per falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici tentata in concorso e per cognizione fraudolenta di comunicazioni telegrafiche tentata in concorso, reati commessi il 16 marzo 2016, nonché l’autocertificazione di non essere incorso in condanne penali.

Il ricorrente ha impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo il difetto di istruttoria, la violazione delle prerogative partecipative e l’erroneità della valutazione di merito. Ha sostenuto che il patteggiamento non equivale a condanna e che, in buona fede, non aveva dichiarato precedenti penali.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alle prerogative partecipative, il preavviso di rigetto è stato legittimamente comunicato in via telematica nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno, modalità ordinaria di comunicazione ai sensi degli artt. 3-bis e 41 d.lgs. n. 82/2005. Il richiedente ha l’onere di consultare costantemente il portale e di leggere le notifiche in tempo reale, sicché le conseguenze del ritardo nella visione non ricadono sulla p.a.

Il termine di dieci giorni per le deduzioni ha natura ordinatoria, ma opera nell’ambito della fase istruttoria. Le osservazioni pervenute a istruttoria chiusa, in prossimità dell’adozione del decreto, non impongono all’Amministrazione alcun obbligo di valutazione.

Nel merito, il Collegio ritiene che le condotte di tentativo di falso e di frode in concorso, accertate nel periodo di osservazione decennale, siano state ragionevolmente valutate come ostative, in una prospettiva non atomistica. I comportamenti rivelano una scarsa aderenza ai valori della comunità e una frattura del rapporto di solidarietà. Le fattispecie rientrano tra quelle che, in caso di condanna, precludono l’acquisto della cittadinanza anche iure matrimonii ex art. 6, comma 1, lett. b), legge n. 91/1992, salvo riabilitazione non ravvisabile.

Non è dirimente che si tratti di una sentenza di patteggiamento: il fatto storico è accertato e accettato dalle parti e confermato dal giudice penale. Quando una norma assume la condanna come presupposto, a questi fini vale come condanna anche la pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen.

Rafforza il giudizio di inidoneità l’autocertificazione di esenzione da precedenti penali: il modulo di domanda richiede espressamente di dichiarare le condanne, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. La dichiarazione non veritiera rileva su piano oggettivo, indipendentemente dall’elemento soggettivo, e il diniego si pone come conseguenza inevitabile. Lo stabile inserimento socio-economico costituisce solo il prerequisito minimo della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Tutte le 314 sentenze sull'art. 445 c.p.p.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *