Ottemperanza per mancata esecuzione della Carta docente: nomina commissario ad acta (TAR Sardegna n. 126 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., l’Amministrazione è tenuta a dare integrale esecuzione al giudicato, non potendo limitarsi ad adempimenti parziali come la corresponsione delle sole spese di lite. La mancata esecuzione del provvedimento giurisdizionale definitivo che riconosce il diritto al beneficio economico della Carta docente legittima l’accoglimento del ricorso e la nomina di un commissario ad acta, cui è affidato l’incarico di provvedere in via sostitutiva all’adempimento, con facoltà di delega a dirigente dell’Ufficio, entro un termine perentorio decorrente dalla notifica o comunicazione della decisione. Non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale quando l’incarico è affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un importo complessivo di euro 1.000,00, oltre interessi e spese di lite. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato.
A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire il pagamento del capitale, la ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accertato che l’Amministrazione, nel corso del giudizio, aveva provveduto esclusivamente alla liquidazione delle spese legali, lasciando del tutto ineseguito il giudicato formatosi sul riconoscimento del capitale. La difesa erariale, pur dichiarando di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento, non aveva fornito utili indicazioni per una tempestiva risoluzione bonaria della controversia.
Il Collegio ha pertanto rilevato la persistenza dell’inottemperanza rispetto all’obbligo principale di pagamento, evidenziando come l’adempimento parziale non fosse sufficiente a integrare la satisfattiva esecuzione del dictum giudiziale. Tale circostanza ha determinato l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva dell’obbligo rimasto inadempiuto.
Il giudice ha individuato quale commissario il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’Ufficio, assegnando il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione della decisione.
Quanto al compenso, il TAR ha escluso la liquidazione di alcun emolumento, trattandosi di funzioni commissariali attribuite a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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