Estinzione del giudizio per rinuncia e compensazione delle spese (TAR Puglia n. 391 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ritualmente notificata alla controparte e depositata in giudizio, determina l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm. in mancanza di opposizione della parte resistente. La risoluzione in via stragiudiziale della controversia, che ha dato causa alla rinuncia, costituisce giustificato motivo per la compensazione delle spese del giudizio.
Il Fatto
I ricorrenti impugnavano il provvedimento con cui il Comune aveva intimato il pagamento integrativo del contributo di costruzione, quantificato in misura superiore rispetto all’importo originariamente determinato al momento del rilascio del permesso di costruire. A sostegno del ricorso deducevano la violazione dell’art. 16, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e la lesione del legittimo affidamento.
Il Comune si costituiva in giudizio, contestando le censure e insistendo per il rigetto. Successivamente, le parti raggiungevano un accordo in via stragiudiziale e i ricorrenti dichiaravano di rinunciare al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto della rinuncia al ricorso, espressa con atto ritualmente notificato alla controparte e depositato in giudizio. In assenza di opposizione della parte resistente, ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, ravvisando giustificati motivi nella circostanza che la definizione stragiudiziale della controversia ha reso superfluo l’accertamento nel merito delle contrapposte pretese, nonché nell’assenza di contestazioni sul punto da parte del Comune.
La decisione assume rilievo perché conferma l’operatività del meccanismo estintivo di cui all’art. 84 cod. proc. amm. anche nell’ipotesi in cui la rinuncia consegua a una transazione intervenuta tra le parti, senza che occorra una pronuncia nel merito delle questioni dedotte in giudizio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.