Cittadinanza negata per guida in stato di ebbrezza e dichiarazione mendace (TAR Lazio n. 385 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di idoneità all’acquisto della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, costituisce una valutazione complessa e sintetica degli indicatori di personalità del richiedente, da compiersi in modo globale e non atomistico, con riguardo alla periodicità, alla reiteratività e alla natura delle condotte. Le condotte di guida in stato di ebbrezza, anche se risalenti e oggetto di decreti penali, esprimono un disvalore significativo sul piano della solidarietà sociale e dell’adesione ai valori fondamentali della Comunità, e possono fondare legittimamente il diniego. La stabile occupazione, l’assenza di pericolosità sociale e l’integrazione nel contesto locale costituiscono requisiti ordinari e minimi, necessari ma non sufficienti alla concessione. L’autocertificazione mendace della propria posizione penale, in violazione dell’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, integra autonoma e ulteriore ragione ostativa, rilevante su piano oggettivo, che rende inammissibile per carenza di interesse l’impugnativa rivolta contro una sola delle ragioni giustificatrici del provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 1° luglio 2021 domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Con decreto del 4 settembre 2024 il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, rilevando il difetto di coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente, in ragione di due decreti penali emessi dal G.I.P. del Tribunale di Milano nel 2006 e nel 2007 per violazioni dell’art. 186 del d.lgs. n. 285/1992 in materia di guida in stato di ebbrezza.

Il diniego si fonda altresì sull’aver autocertificato, all’atto della domanda, di non aver riportato condanne penali in Italia, con conseguente dichiarazione mendace ex art. 76 del d.P.R. n. 445/2000. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento deducendo violazione di legge, eccesso di potere e carenza di istruttoria, censurando la valorizzazione di fatti risalenti senza considerazione del percorso di integrazione compiuto. La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza collegiale n. 1315/2025. All’udienza pubblica del 15 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione abbia valutato in maniera non manifestamente illogica la posizione del richiedente. L’attività istruttoria ha evidenziato la riconducibilità all’istante di diverse condotte pregiudizievoli che, in una valutazione non atomistica, si riflettono negativamente sul giudizio di idoneità, chiamato a contemperare l’interesse pubblico composito e l’interesse del richiedente.

Il giudizio prognostico di proficuo inserimento stabile nella comunità nazionale è frutto di una valutazione complessa, in cui l’Autorità non considera in modo frammentario i singoli precedenti, ma li apprezza nel complesso dei loro reciproci rapporti, nella periodicità, nella reiteratività e nella natura. Si tratta di indicatori, elementi di fatto valutati in modo globale e sintetico, con giudizio d’impatto, come chiarito dalla giurisprudenza di questo Tribunale (TAR Lazio, sez. V bis, n. 3527/2022, 5113/2022, 5348/2022 e altre).

Quanto alla duplice condotta di guida in stato di ebbrezza, il Collegio richiama il recente intervento legislativo della legge n. 177/2024, emblematico della riconosciuta pericolosità di tali condotte. Tali reati stradali, un tempo sentiti come mancanze minori, hanno assunto un disvalore crescente, per le gravi conseguenze e la mancanza di sensibilità verso l’incolumità altrui, e ben possono valutarsi come fattore negativo di assenza di quello spirito di solidarietà sociale atteso da chi aspira a essere immesso stabilmente nella Comunità. Non si tratta di irrogare una sanzione, ma di formulare un giudizio prognostico sull’utile integrazione di un nuovo membro, valutando non solo i fatti penalmente rilevanti ma anche l’area della prevenzione e della astratta pericolosità sociale (Cons. Stato, sez. III, n. 1057/2022).

Non rileva l’istanza di riabilitazione, poiché la legittimità dell’atto va valutata alla luce delle circostanze esistenti al momento della sua adozione. A conferma della correttezza dell’operato, il diniego è altresì fondato sull’autocertificazione mendace della posizione penale: la dichiarazione non veritiera determina la reiezione della domanda a prescindere dalla sussistenza del reato di falso, ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, rilevando su piano oggettivo, con diniego che si pone come conseguenza inevitabile della dichiarazione mendace (TAR Lazio, sez. I ter, n. 7395/2021). Il Collegio prescinde dai possibili profili di inammissibilità per carenza di interesse, derivanti dall’impugnativa rivolta a una sola delle autonome ragioni ostative.

Lo stabile inserimento sociale ed economico rappresenta una condizione ordinaria, presupposto per conservare il titolo di soggiorno e prerequisito, ma non requisito sufficiente, per la cittadinanza. Il requisito della residenza decennale ex art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 va inteso non solo in senso quantitativo, ma anche qualitativo, quale periodo di osservazione in cui il richiedente deve dare prova di un comportamento senza mende, dimostrando adeguata assimilazione dei valori fondanti della Comunità. Il riconoscimento della cittadinanza, irrevocabile per natura, presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità sussista (Cons. Stato, sez. III, n. 657/2017). Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *