Ottemperanza al giudicato e spese di lite distratte agli antistatari (TAR Marche n. 438 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il creditore agisce per l’esecuzione del capo della sentenza che ha condannato l’amministrazione al pagamento delle spese di lite distratte in favore dei procuratori antistatari. Decorso il termine di art. 14 d.l. n. 669/1996 senza che l’amministrazione abbia opposto alcuna ragione contraria, il ricorso è fondato e va dichiarato l’obbligo di dare esecuzione integrale al giudicato. In caso di perdurante inerzia va nominato il commissario ad acta, con condanna dell’amministrazione alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte ai difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
Il Fatto
Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 265/2024, aveva riconosciuto il diritto di una docente a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito, insieme alle competenti articolazioni territoriali, all’assegnazione delle somme liquidate. Lo stesso titolo aveva posto a carico dell’amministrazione le spese di lite, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Formatosi il giudicato, come attestato dalla cancelleria, i procuratori hanno lamentato la mancata esecuzione del solo capo relativo alle spese e hanno proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche. Il Ministero si è costituito con memoria formale, senza contestare nel merito la pretesa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Tra la notifica della sentenza all’amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, condizione che legittima l’esperimento del rimedio ottemperanziale.
Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato. Il titolo indicato in epigrafe non era stato eseguito, in parte qua, e l’amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. Il decorso del termine di legge e l’assenza di contestazione hanno quindi condotto all’accoglimento.
Il Tribunale ha dichiarato l’obbligo dell’amministrazione di dare esecuzione integrale al capo della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di lite, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tal fine ha assegnato il termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.
Per il caso di inutile decorso del termine, è stato sin d’ora nominato commissario ad acta il dirigente della competente direzione generale del Ministero. Questi assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza, dopo la scadenza del termine, e provvederà entro i successivi centoventi giorni, adottando ogni atto necessario all’adempimento, anche attraverso un funzionario delegato.
Quanto alle spese del giudizio di ottemperanza, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, l’amministrazione è stata condannata alla rifusione negli importi liquidati in dispositivo, con richiamo a Cons. Stato, sez. VII, n. 9289 del 25 novembre 2025. Le spese sono state distratte in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.