Cittadinanza per residenza: reato ostativo non superato senza riabilitazione (TAR Lazio n. 387 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di cittadinanza italiana, il giudizio di meritevolezza dello status civitatis si fonda su una valutazione globale e non atomistica dei precedenti penali del richiedente, apprezzati nella loro periodicità, reiterazione e natura quali indicatori dell’indole dell’istante. Il reato punito con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione costituisce causa ostativa automatica al rilascio della cittadinanza, ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992, e tale preclusione opera anche per la cittadinanza richiesta per residenza ultradecennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in ragione del principio per cui il più contiene il meno. L’unico rimedio idoneo a elidere l’effetto preclusivo è la riabilitazione, che non è fungibile con altre cause di estinzione del reato, poiché solo essa presuppone l’accertamento di un completo ravvedimento del condannato. La stabile integrazione sociale ed economica e l’assenza di pericolosità sociale del richiedente non integrano meriti speciali, costituendo il percorso ordinario dello straniero regolarmente soggiornante.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato istanza di cittadinanza italiana per residenza ultradecennale ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Esperita l’istruttoria, il Ministero dell’Interno ha respinto la domanda, previa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, rilevando a carico dell’interessato una pluralità di vicende penali: una condanna in appello per reati in materia di prostituzione, un decreto penale per guida in stato di ebbrezza e due notizie di reato per porto di armi od oggetti atti ad offendere e falsità materiale commessa da privato.
Il ricorrente ha impugnato il decreto di diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la risalente datazione delle condanne, la presentazione di una futura istanza di riabilitazione e l’omessa valutazione del suo livello di integrazione sociale. Il Ministero si è costituito contestando le censure.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il ricorso, ritenendo il provvedimento sorretto da un’adeguata indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, avendo l’Amministrazione valutato correttamente tutti i fatti occorsi e risultando chiaro il percorso logico-giuridico seguito.
Il diniego interviene a valle di un’istruttoria che ha riscontrato a carico dell’istante una pluralità di condotte penalmente rilevanti, poste in essere in epoche diverse e a distanza di anni l’una dall’altra. Tali condotte si riflettono negativamente sul giudizio di idoneità, che l’Amministrazione è chiamata a formulare contemperando l’interesse pubblico con quello del richiedente. La valutazione non è frammentaria: i precedenti sono apprezzati nel loro complesso, quali indicatori dell’indole del richiedente, secondo un giudizio sintetico d’impatto.
Il Collegio ha poi concentrato l’attenzione sulle sole condotte oggetto di condanna: la violazione degli art. 3 e 4 della legge n. 75/1958, in materia di prostituzione, è punita con pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione e rientra dunque tra i reati automaticamente ostativi al rilascio della cittadinanza di cui all’art. 6, comma 2, lett. b), della legge n. 91/1992. La norma, dettata in materia di cittadinanza iure matrimonii, si estende necessariamente, in parte qua, anche alla cittadinanza per naturalizzazione, in nome dei principi di sicurezza pubblica e civile convivenza.
Il legislatore del 1992 ha inteso eliminare qualsivoglia discrezionalità dell’autorità amministrativa in presenza di determinate fattispecie, la cui gravità è fissata in via generale e astratta sulla base di un requisito oggettivo, rappresentato dalla pena edittale. L’innovazione rispetto alla previgente legge n. 123/1983, che faceva riferimento alla pena irrogata dal giudice, è stata immediatamente rilevata dalla giurisprudenza amministrativa. La clausola ostativa individua gli argini del penalmente rilevante, travalicati i quali il potere discrezionale dell’Amministrazione finisce per essere compresso, a garanzia delle regole di civile convivenza e dei valori identitari dello Stato.
L’art. 6 citato si applica quindi a fortiori anche alla cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, lett. f), secondo il principio per cui il più contiene il meno: se la pretesa del coniuge del cittadino, titolare di un vero e proprio diritto soggettivo, è recessiva, a maggior ragione lo è quella di chi chiede la cittadinanza per residenza, fattispecie cui il legislatore riserva una disciplina di minor favore. Solo in presenza della riabilitazione si produce una riespansione dell’esercizio del potere discrezionale, non più vincolata dal bilanciamento compiuto a monte dal legislatore. La riabilitazione costituisce l’unico rimedio previsto dalla legge n. 91/1992 per elidere l’effetto preclusivo dei precedenti penali e non è fungibile con altre cause di estinzione del reato, poiché solo essa presuppone l’accertamento di un completo ravvedimento del reo. Al momento dell’adozione del provvedimento la causa ostativa non era superabile, non essendo stata fornita prova dell’istanza di riabilitazione.
Quanto all’integrazione, il Collegio ha osservato che lo stabile inserimento sociale ed economico rappresenta una condizione ordinaria, costituendo il presupposto per la conservazione del titolo di soggiorno e il prerequisito per la cittadinanza. Il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, è esplicazione del potere sovrano dello Stato e presuppone che nessun dubbio di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro. Il ricorso è stato respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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