Legittima la durata di 45 minuti della prova orale del concorso per dirigenti scolastici (TAR Emilia-Romagna n. 1394 del 04.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel concorso per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici, la durata della prova orale fissata dalla commissione in misura non inferiore al minimo previsto dalla lex specialis non è sindacabile in assenza di prova di uno specifico pregiudizio per il singolo candidato. La formulazione dei quesiti è rimessa alla discrezionalità della commissione e non esistono disposizioni che impongano la loro uniformità su scala nazionale, né che vietino la ripetizione degli stessi quesiti tra più candidati. L’accesso all’aula durante lo svolgimento delle prove orali può essere disciplinato da un avviso dell’amministrazione che ne subordini l’ingresso a una preventiva comunicazione per ragioni organizzative, senza che ciò integri una violazione dei principi di trasparenza e pubblicità.
Il Fatto
Il ricorrente, candidato al concorso nazionale per titoli ed esami per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. n. 2788 del 18/12/2023, dopo aver superato la prova scritta con un punteggio di 76/100, veniva escluso dalla graduatoria finale a causa del punteggio di 57/100 conseguito nella prova orale, inferiore alla soglia minima di 70/100 prevista dal bando. Avverso l’esclusione proponeva ricorso dinanzi al TAR, deducendo tre distinti motivi di illegittimità concernenti la durata della prova, la formulazione dei quesiti e l’accesso all’aula per i candidati non ancora esaminati. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente respinto la prima censura, relativa alla presunta inadeguatezza dei 45 minuti assegnati per lo svolgimento della prova orale. Il TAR ha osservato che la disciplina di gara — l’art. 8, comma 1, del D.D.G. n. 2788/2023 — stabiliva una durata minima di 30 minuti, soglia ampiamente rispettata nella fattispecie. La doglianza è stata ritenuta priva di pregio anche per l’assenza di una dimostrazione, da parte del ricorrente, del concreto pregiudizio subito in conseguenza della durata della prova, che era peraltro identica per tutti i candidati.
Quanto alla seconda doglianza, concernente la mancata uniformità nazionale dei quesiti e la ripetizione degli stessi tra più candidati, il TAR ha rilevato che nessuna disposizione impone la formulazione di domande analoghe su tutto il territorio nazionale, essendo tale scelta riservata alla discrezionalità di ciascuna commissione esaminatrice. La ripetizione dei quesiti è stata definita fisiologica e comunque non vietata in assenza di contrarie previsioni del bando, richiamando al riguardo il precedente di TAR Bologna, sentenza n. 640 del 2026. Il Collegio ha inoltre valorizzato l’elemento fattuale per cui il ricorrente, pur avendo estratto quesiti già sottoposti ad altri candidati, non aveva comunque raggiunto la soglia minima di 70/100.
Infine, in ordine alla terza censura sull’asserita preclusione all’accesso all’aula, il TAR ha accertato che l’Ufficio Scolastico Regionale, con avviso prot. n. 7607 del 24 febbraio 2025, aveva invitato i candidati interessati ad assistere alle prove orali a comunicarlo preventivamente per ragioni organizzative. Coloro che avevano inoltrato richiesta — come da elenco prodotto in giudizio — erano stati ammessi in qualità di candidati o uditori, con conseguente esclusione di ogni violazione dei principi di trasparenza e pubblicità. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della fattispecie.
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Nota della Redazione
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