Esecuzione del giudicato sul bonus docenti e nomina del commissario ad acta (TAR Lazio n. 340 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm. è ammissibile quando è volto a dare esecuzione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e ritualmente notificata all’Amministrazione. Decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e accertata l’inerzia dell’Amministrazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di dare esecuzione al giudicato e assegna un termine per l’adempimento. Ove perduri l’inottemperanza, si nomina commissario ad acta il dirigente preposto alla struttura competente, con facoltà di delega e senza compenso. Non sussistono i presupposti per la condanna alle penalità di mora in assenza di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati.
Il Fatto
La ricorrente agisce davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro ha accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di € 500 annui tramite la Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2023/2024, condannando il Ministero a provvedere in tal senso e al pagamento delle spese di lite.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione. Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non ha adempiuto nel termine legale. Da qui il ricorso per l’esecuzione del giudicato, con richiesta di nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la domanda di ottemperanza verificando i presupposti propri del rito di cui all’art. 114 cod. proc. amm. Il titolo azionato è una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, circostanza che fonda l’ammissibilità del ricorso.
Il TAR rileva che il titolo esecutivo è stato ritualmente notificato all’Amministrazione e che, dalla notifica, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Il termine è posto a tutela delle esigenze di programmazione finanziaria dell’Amministrazione, ma non ne consente l’inerzia sine die.
Risulta per tabulas che l’Amministrazione non ha proceduto al pagamento delle somme dovute. L’accertamento dell’inottemperanza è quindi fondato su un dato documentale, non su una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico: il diritto accertato dal giudice del lavoro non è stato soddisfatto.
Ne deriva la dichiarazione dell’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. In caso di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, previa richiesta del ricorrente.
Il TAR esclude, allo stato, la sussistenza dei presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, cui si potrà provvedere in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati, dietro apposita richiesta della parte. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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