Accesso agli atti e cessazione della materia del contendere per ostensione sopravvenuta (TAR Puglia n. 197 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del ricorso ai sensi degli artt. 116 cod. proc. amm. e 36 del d.lgs. n. 36/2023 non impedisce alla stazione appaltante di soddisfare la pretesa ostensiva in pendenza di giudizio. L’ ostensione sopravvenuta dell’integrale documentazione richiesta, ivi inclusi i verbali completi con gli allegati recanti le valutazioni delle offerte e l’offerta dell’aggiudicatario, rende integrale la soddisfazione dell’interesse azionato e determina la cessazione della materia del contendere. In tale evenienza, il giudice dichiara l’estinzione del giudizio, potendo compensare le spese per giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente, seconda classificata in una procedura aperta indetta dalla ASL per la fornitura di tre risonanze magnetiche aperte, chiedeva l’accesso, ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023, a tutti gli atti della gara, segnatamente ai verbali integrali della Commissione giudicatrice, alle griglie di valutazione tecnica e all’offerta della società aggiudicataria, che non risultavano disponibili sulla piattaforma telematica EmPulia.
A seguito del riscontro negativo della stazione appaltante, la ricorrente proponeva ricorso ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. e dell’art. 36 del d.lgs. n. 36/2023, formulando un unico motivo di violazione degli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 36/2023. Nel corso del giudizio, l’amministrazione trasmetteva alla ricorrente l’integrale documentazione richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della memoria depositata dalla ricorrente, ha rilevato che l’ostensione documentale era avvenuta nella stessa data dell’udienza camerale e che la documentazione trasmessa comprendeva l’integrale complesso di atti di cui si chiedeva l’esibizione.
La condotta satisfattiva dell’amministrazione è stata qualificata come successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell’interesse azionato dalla società istante. L’accesso, quale diritto alla conoscenza dei documenti amministrativi, trova la sua piena realizzazione nel momento in cui il titolare ottiene l’ostensione del materiale richiesto: la sopravvenuta produzione della documentazione rende, pertanto, privo di utilità il ricorso, che può essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese, il Collegio ha ravvisato giusti motivi per la compensazione, considerato l’esito del giudizio e la circostanza che la soddisfazione della pretesa è sopraggiunta solo in corso di causa. La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata disposta senza necessità di un esame nel merito delle censure proposte.
Nota della Redazione
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