Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro sulla Carta elettronica del docente (TAR Lazio n. 341 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza è esperibile per conseguire l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l’Amministrazione, ritualmente intimata e decorso il termine dilatorio di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, sia rimasta inerte. Accertata la mancata esecuzione, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, nomina fin d’ora il Commissario ad acta. Il diritto alla Carta elettronica del docente accertato dal giudice del lavoro costituisce obbligazione pecuniaria dell’Amministrazione, la cui inottemperanza integra il presupposto del giudizio di ottemperanza.
Il Fatto
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il giudice del lavoro aveva accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico della Carta elettronica del docente, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, per un totale di euro 3.500,00, condannando l’Amministrazione a provvedere in tal senso e al pagamento delle spese di lite con distrazione in favore del procuratore antistatario.
La sentenza è passata in giudicato per mancata impugnazione da parte del Ministero. Il titolo esecutivo è stato notificato regolarmente, ma l’Amministrazione, nonostante il decorso del termine legale, non ha adempiuto. Da qui il ricorso per ottemperanza, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il presupposto del giudizio di ottemperanza: l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e rimasta inadempiuta. La domanda segue il rito di cui all’art. 114 cod. proc. amm., applicabile ai provvedimenti del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
Il TAR verifica anzitutto la ritualità dell’azionamento del titolo. La sentenza è stata notificata all’Amministrazione e, dalla notifica, è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Il termine, secondo la ricostruzione del Collegio, è condizione per la proponibilità della domanda di esecuzione nei confronti dell’Amministrazione.
Il Collegio accerta poi, per tabulas, la persistente inerzia: l’Amministrazione intimata, costituitasi con memoria di stile senza svolgere attività difensiva, non ha proceduto al pagamento delle somme dovute. L’inerzia, protratta oltre il termine di legge, integra il presupposto dell’ottemperanza.
L’Amministrazione è pertanto tenuta a dare esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, corrispondendo le somme liquidate. Il TAR fissa il termine di sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza, per l’adempimento.
Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio nomina fin d’ora quale Commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, il quale provvederà nel termine di sessanta giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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