Esecuzione del giudicato e termine di centoventi giorni per la P.A. (TAR Emilia-Romagna n. 583 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e non dalla sua formazione. La notificazione eseguita all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea allo scopo. Accertato il decorso infruttuoso del termine e la mancata contestazione dell’omesso adempimento, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza si nomina sin d’ora il Commissario ad acta, senza liquidazione di compenso quando l’incarico sia affidato a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente ha adito il giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Parma, Sezione Lavoro, con cui il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad attribuire, tramite il sistema della Carta Elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’importo nominale di € 2.500,00.
Secondo la ricorrente, la decisione è rimasta ineseguita nonostante la regolare notificazione e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della cancelleria del Tribunale. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna non si sono costituiti in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che, alla luce di quanto dedotto e documentato dalla ricorrente e della mancata contestazione dell’omesso adempimento al giudicato da parte dell’Amministrazione neppure costituitasi, emergono i presupposti per l’esperimento del rimedio giudiziale di cui agli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm.
Il giudice amministrativo accerta altresì il decorso del termine di centoventi giorni concesso alle Amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, per eseguire i provvedimenti giurisdizionali. Tale termine decorre dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 7 settembre 2023 all’indirizzo di posta elettronica certificata del Ministero, quale domicilio digitale idoneo allo scopo.
Sul punto la decisione richiama un orientamento consolidato, citando i precedenti del TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 2432 del 2025; del TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, n. 1209 del 2025; del TAR Umbria n. 370 del 2025; del TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 586 del 2024; del TAR Sicilia, Palermo, Sez. IV, n. 2432 del 2024; del TAR Veneto, Sez. IV, n. 169 del 2024.
In accoglimento della domanda, il Tribunale ordina al Ministero di dare esecuzione al giudicato, provvedendo agli adempimenti ivi imposti entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Decorso infruttuosamente tale termine, provvederà un Commissario ad acta, nominato sin d’ora nel Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione.
Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del Ministero e sono liquidate in complessivi € 1.200,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.