Revoca del contratto di soggiorno illegittima per mancato preavviso di rigetto e (TAR Lazio n. 774 del 30.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La falsità del certificato di idoneità alloggiativa prodotto nell’ambito del procedimento di emersione del lavoro irregolare non integra la nullità del contratto di soggiorno di cui all’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020, poiché tale sanzione riguarda esclusivamente le dichiarazioni relative a durata del contratto e retribuzione convenuta contenute nell’istanza. La carenza dell’idoneità alloggiativa costituisce requisito estrinseco, non attinente a condizioni personali del lavoratore e da questi modificabile in corso di procedimento. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento prefettizio di revoca adottato senza il preavviso di rigetto ex art. 7 legge n. 241/1990, la cui omissione è giustificata soltanto dalla carenza di requisiti intrinseci e non sempre.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, subiva la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato con provvedimento emesso dalla Prefettura di Latina e notificatogli nel dicembre 2021. L’amministrazione muoveva dall’accertata falsità del certificato di idoneità alloggiativa prodotto nell’ambito del procedimento di emersione del lavoro irregolare che l’istante aveva promosso.

Dagli accertamenti era emerso che nessuna istanza di idoneità alloggiativa era stata presentata al Comune per l’immobile in cui il ricorrente aveva fissato la propria domiciliazione. Il ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali e l’erronea applicazione della disciplina sulla nullità del contratto di soggiorno. La domanda cautelare era respinta con ordinanza n. 81/2022.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla distinzione tra requisiti intrinseci ed estrinseci che condizionano l’accoglibilità delle istanze rivolte all’amministrazione. I primi appartengono al soggetto in modo scarsamente mutabile nel tempo; i secondi attengono alla varietà degli stati del mondo e possono essere modificati, anche rapidamente. Il requisito la cui carenza ha fondato il provvedimento impugnato è estrinseco, perché concerne la condizione di un immobile e non le qualità personali del ricorrente.

Da tale qualificazione discende l’illegittimità del provvedimento. L’art. 7 legge n. 241/1990 è stato erroneamente disapplicato: l’inutilità del dialogo endoprocedimentale può prospettarsi soltanto per la carenza di requisiti intrinseci, e non sempre. Il Collegio richiama, a titolo esemplificativo, le condizioni ostative al rinnovo del permesso di soggiorno previste dall’art. 5 d.lgs. n. 286/1998, rispetto alle quali nessuna utilità avrebbe il contraddittorio. Nel caso concreto, invece, nulla avrebbe impedito al ricorrente di mutare la propria domiciliazione e di rappresentarlo in sede procedimentale, modificando l’esito del procedimento. È fondato il primo motivo.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene corretta la prospettazione dell’erronea applicazione dell’art. 103, comma 18, d.l. n. 34/2020. L’istanza di cui al comma 1 contiene necessariamente soltanto le dichiarazioni sulla durata del contratto e sulla retribuzione convenuta. La nullità prevista dalla norma non può dunque discendere dalla falsità del certificato di idoneità alloggiativa, atto estraneo all’istanza e requisito estrinseco che il ricorrente avrebbe sempre potuto integrare.

Il ricorso è accolto e il provvedimento impugnato è annullato, con condanna dell’amministrazione alla refusione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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