Revoca del patrocinio a spese dello Stato per domanda non coltivata (TAR Puglia n. 116 del 30.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo può disporre la revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002 quando la parte, dopo l’ammissione al beneficio, abbandoni la domanda giudiziale senza fornire alcuna specificazione o prova, anche indiziaria, di aver conseguito in via amministrativa o stragiudiziale il bene della vita perseguito con il ricorso. La richiesta di declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, priva di elementi che attestino la soddisfazione della pretesa, integra una condotta di colpa che legittima la revoca da parte del giudice del procedimento, restando impregiudicato il diritto dell’avvocato al compenso direttamente nei confronti della parte assistita.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva impugnato dinanzi al TAR Puglia un provvedimento con cui l’AGEA aveva disposto la decadenza dei contributi erogati e l’intimazione di restituzione delle somme indebitamente percepite. Ammessa al patrocinio a spese dello Stato in via provvisoria con provvedimento del 9.12.2024, la ricorrente ha successivamente depositato, in data 21.6.2025, una dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse, chiedendo la definizione del giudizio in rito. Il difensore ha quindi avanzato istanza di liquidazione dei compensi per l’attività difensiva svolta, depositata il 18.7.2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la domanda di declaratoria di sopravvenuto difetto di interesse, formulata senza alcuna specificazione, non era assistita da elementi idonei a dimostrare, nemmeno in via indiziaria, l’avvenuto conseguimento in via amministrativa o stragiudiziale del bene della vita anelato con il ricorso introduttivo. Tale circostanza ha indotto i giudici a ritenere integrata una condotta di colpa nella proposizione di una domanda giudiziale poi abbandonata per ragioni mai rappresentate al giudice.
Sul piano normativo, il Tribunale ha fatto applicazione dell’art. 136 d.P.R. n. 115/2002, che consente la revoca del beneficio quando ne siano venuti meno i presupposti ovvero quando la parte abbia tenuto un comportamento incompatibile con la permanenza del diritto al patrocinio. Nel caso di specie, l’abbandono della lite senza alcuna giustificazione e senza prova di una definizione favorevole della vicenda sostanziale è stato considerato elemento sufficiente per disporre la revoca in sede di esame dell’istanza di liquidazione.
Il Collegio ha precisato che la revoca non incide sul diritto del difensore al compenso per l’attività svolta, che potrà essere fatto valere direttamente nei confronti della parte assistita, e ha dichiarato nulla la spese di lite della fase camerale, trattandosi di procedimento non contenzioso.
Nota della Redazione
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