Omessa dichiarazione della decadenza da precedente appalto e illecito professionale (TAR Campania n. 1055 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’omessa dichiarazione, da parte del concorrente, di un pregresso provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione di un servizio analogo integra un grave illecito professionale, ai sensi degli artt. 95, comma 1, lett. e), e 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, quale condotta idonea a influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. Gli obblighi informativi gravano sul privato in forza dei principi di buona fede e fiducia codificati dagli artt. 2 e 5 d.lgs. n. 36/2023, che impongono la onnicomprensività della dichiarazione, senza alcun filtro valutativo rimesso all’operatore. Ne consegue che il ricorso incidentale c.d. escludente, ove accolto, prevale logicamente sull’esame del ricorso principale e ne determina la declaratoria di inammissibilità per difetto di legittimazione ad agire, restando la partecipazione legittima alla gara fattore legittimante dell’impugnazione dell’aggiudicazione.
Il Fatto
Il Comune di Napoli ha indetto una procedura aperta per l’affidamento, in dieci lotti funzionali, del servizio di refezione scolastica per il triennio 2025-2028, mediante accordi quadro ai sensi dell’art. 59, comma 3, d.lgs. n. 36/2023. Il disciplinare ha consentito la presentazione di offerte per tutti i lotti, ma ha fissato in massimo due lotti il limite di aggiudicazione per ciascun operatore.
All’esito della gara, il lotto n. 4 è stato aggiudicato a un raggruppamento temporaneo di imprese, con un punteggio superiore a quello della ricorrente, classificatasi seconda. La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione, lamentando la violazione del vincolo di aggiudicazione per asserita riconducibilità delle imprese a un unico centro decisionale, nonché l’illegittimità della lex specialis e dei punteggi tecnici. Dopo l’accoglimento parziale della domanda di accesso, la ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo profili ulteriormente specificati. L’aggiudicataria si è costituita proponendo ricorso incidentale, con cui ha contestato l’ammissione della ricorrente principale alla gara per omessa dichiarazione di un pregresso provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il ricorso incidentale, ritenendolo dirimente indipendentemente dall’eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa comunale. La censura incidentale è fondata: la ricorrente principale era stata destinataria di un provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione di un servizio di refezione scolastica, per impossibilità oggettiva di adempiere, avendo indicato in gara un centro di cottura del quale non aveva l’effettiva disponibilità giuridica.
Il Collegio riconduce l’omissione dichiarativa alla fattispecie elastica dell’art. 98, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 36/2023, che dà rilievo alla condotta dell’operatore che tenti di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante. Il comportamento è contrario al principio di buona fede, che impone al privato di fornire all’amministrazione ogni elemento potenzialmente rilevante per la valutazione della propria affidabilità. Richiamando i doveri di correttezza degli artt. 1337 e 1338 cod. civ., il Tribunale osserva che gli obblighi informativi hanno ad oggetto elementi rilevanti in funzione degli illeciti professionali di cui andrà poi apprezzata la gravità.
Quanto all’art. 98, comma 2, d.lgs. n. 36/2023, il Collegio precisa che l’esclusione non automatica richiede la compresenza di elementi sufficienti ad integrare il grave illecito, dell’idoneità dello stesso a incidere sull’affidabilità e sull’integrità dell’operatore e della sussistenza di adeguati mezzi di prova. Nel caso concreto il quadro probatorio è già maturato in sede amministrativa e giurisdizionale, essendo la decadenza stata disposta dal dirigente comunale e la sua legittimità confermata in sede giudiziaria con sentenza non impugnata.
Il Tribunale valorizza la concreta rilevanza della condotta, riferita a vicende cronologicamente recenti e relative a un servizio di refezione analogo, la cui conoscenza avrebbe potuto incidere sul giudizio di affidabilità della stazione appaltante. L’operatore, in definitiva, non ha notiziato il Comune di una circostanza rilevante, con conseguente integrazione della fattispecie di illecito professionale.
Il ricorso incidentale del 12.09.2025 è pertanto accolto, assorbita ogni ulteriore censura; ne deriva l’inammissibilità del ricorso principale e dei motivi aggiunti per difetto di legittimazione attiva. Il secondo ricorso incidentale del 28.11.2025 diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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