Revoca dell’emersione per falsa idoneità alloggiativa (TAR Lazio n. 776 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare, la revoca del contratto di soggiorno per lavoro subordinato e del relativo mod. 209 è legittima quando il beneficio sia stato conseguito sulla base di documentazione non rispondente al vero, tra cui un certificato di idoneità alloggiativa disconosciuto dal Comune competente. Il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente richiesto dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, e la sua mancanza costituisce motivo ostativo alla definizione favorevole dell’istanza. La revoca è la conseguenza sfavorevole prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 per chi consegue benefici pubblici sulla base di dichiarazioni o documenti falsi. La notificazione in copia semplice anziché conforme non incide sulla legittimità del provvedimento quando l’atto sia pervenuto nella piena conoscenza del destinatario e questi si sia costituito in giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente aveva presentato istanza di emersione dal lavoro irregolare, in relazione alla quale la Prefettura aveva rilasciato il contratto di soggiorno per lavoro subordinato e il mod. 209. In sede di controllo sulla veridicità della documentazione prodotta, l’amministrazione è venuta a conoscenza di una nota del Comune di Terracina che disconosceva il certificato di idoneità alloggiativa allegato all’istanza.
Sulla base di tale riscontro la Prefettura ha revocato il contratto di soggiorno e il mod. 209. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Lazio, deducendo la nullità del provvedimento per essere stato notificato in copia semplice anziché conforme e la violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 sotto vari profili di eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto entrambi i motivi. Quanto al primo, ha osservato che la notificazione in copia semplice anziché conforme non è un vizio idoneo a rifluire nell’illegittimità del provvedimento. L’atto era stato consegnato a mani da personale della Polizia di Stato e non sussisteva alcuna incertezza sulla sua provenienza o sul suo contenuto. La notifica aveva comunque raggiunto il suo scopo, poiché il ricorrente si era costituito in giudizio per contestare la decisione sfavorevole.
Quanto al secondo motivo, il TAR ha rilevato che il ricorrente si è limitato a una contestazione puramente formale della falsità della produzione documentale. L’amministrazione aveva invece desunto la non veridicità del certificato dalla corrispondenza intercorsa con il Comune in sede di controllo. La revoca è dunque legittima, essendo null’altro che la conseguenza sfavorevole prevista dall’art. 75 d.P.R. n. 445/2000 per chi consegue benefici pubblici sulla base di documenti non rispondenti al vero (TAR Lazio, Latina, sez. I, n. 103 del 2024).
Il Collegio ha poi ribadito che il requisito dell’idoneità alloggiativa è espressamente previsto dall’art. 103, comma 15, d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n. 77/2020, e che la sua mancanza costituisce motivo ostativo alla favorevole definizione dell’istanza di emersione. A sostegno ha richiamato il parere del Cons. Stato, sez. I, n. 747 del 2023 e una pluralità di precedenti conformi.
Il ricorso è stato quindi rigettato. Le spese di giudizio sono state compensate. Il Tribunale ha inoltre disposto l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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