Ottemperanza per cessazione materia del contendere per annullamento della destituzione e riammissione in servizio (TAR Puglia n. 98 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza diviene improcedibile per cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. qualora, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotti un provvedimento che soddisfi integralmente e in modo irrevocabile la pretesa azionata, annullando l’atto già ritenuto illegittimo e disponendo la conseguente riammissione in servizio del ricorrente. La pronuncia di cessazione della materia del contendere accerta la sopravvenuta satisfattività dell’interesse fatto valere, senza che residui alcuna utilità alla decisione nel merito. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione non impedisce la compensazione delle spese quando l’adempimento sia avvenuto nel corso del giudizio.
Il Fatto
Con sentenza del 30 aprile 2025 il T.A.R. Puglia – Lecce, Sezione II, aveva accolto il ricorso di un Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, annullando la determinazione del Capo della Polizia del 29 gennaio 2025 che ne aveva disposto la destituzione dal servizio ai sensi dell’art. 7, nn. 1, 2 e 4, d.P.R. n. 737/1981, nonché la delibera del Consiglio Provinciale di disciplina del 16 dicembre 2024.
Il ricorrente, rimasto in quiescenza e ritenendo che l’Amministrazione non si fosse conformata al dictum, ha proposto ricorso per ottemperanza, impugnando altresì il decreto prefettizio del 18 luglio 2025 che aveva formalizzato il trattamento economico conseguente alla cessazione dal servizio e la comunicazione di cessazione ai fini TFS inviata all’INPS con indicazione della “Destituzione”. Nel corso del giudizio, il Ministero dell’Interno ha depositato un provvedimento del 4 dicembre 2025 con cui, in esecuzione della sentenza, ha annullato la destituzione e disposto la riammissione in servizio del ricorrente dalla data di notifica.
La Motivazione della Corte
Il T.A.R. ha rilevato che il ricorso di ottemperanza, regolare in rito e tempestivo, è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere. Il collegio ha osservato come il provvedimento del Capo della Polizia del 4 dicembre 2025 abbia integralmente soddisfatto la pretesa azionata, annullando il decreto di destituzione e disponendo la riammissione in servizio del ricorrente a decorrere dalla data di notifica del provvedimento.
La decisione si fonda sull’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., che impone al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta. La giurisprudenza citata, richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 823 del 26.01.2024, precisa che tale pronuncia definisce la controversia nel merito e richiede che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile l’interesse azionato, senza residuare alcuna utilità alla decisione.
La Sezione Terza ha altresì considerato la dichiarazione espressa dal ricorrente nella memoria del 7 gennaio 2026, che ha chiesto di dichiarare la cessazione della materia del contendere, pur invocando l’accertamento della soccombenza virtuale dell’Amministrazione ai fini delle spese.
Quanto alle spese processuali, il collegio ha disposto l’integrale compensazione, ritenendo sussistenti i presupposti di legge in considerazione del fatto che l’Amministrazione, seppur solo nel corso del giudizio, ha emesso il provvedimento satisfattivo richiesto, dando così esecuzione al giudicato di annullamento.
Nota della Redazione
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