Tettoie e pensilina richiedono permesso di costruire anche se pertinenziali (TAR Lazio n. 777 del 01.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive costituisce atto doveroso e vincolato, adottato all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e del loro carattere abusivo, e non richiede la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7, legge n. 241 del 1990, restando l’apporto partecipativo dell’interessato privo di utilità. La tettoia stabilmente collegata al fabbricato preesistente integra intervento di nuova costruzione, subordinato a permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, ogniqualvolta presenti caratteri di solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o collegamento fisso al corpo di fabbrica. Ai fini della qualificazione dell’opera come precaria rileva il criterio funzionale e non quello strutturale: un manufatto destinato a soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie, quand’anche non stabilmente infisso al suolo. L’onere motivazionale dell’Amministrazione è assolto con l’indicazione delle opere ritenute abusive, delle loro misure, della collocazione e della normativa violata.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di un’unità immobiliare ad uso civile abitazione nel Comune di Ceccano, ha impugnato l’ordinanza di demolizione n. 36/2016, emessa il 24 marzo 2016 e notificata il giorno successivo, con cui era stata ingiunta la demolizione di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo e il ripristino dello stato dei luoghi. Le opere contestate consistono in due tettoie e in una pensilina posta sulla porta di ingresso.

Il ricorso deduceva la violazione degli artt. 7 e 8, legge n. 241 del 1990, l’eccesso di potere per indeterminatezza e difetto di motivazione, nonché la violazione di norme edilizie ritenute applicabili. Il Comune intimato non si è costituito. Dopo l’avviso di perenzione e l’istanza di fissazione di udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente rilevato la tardività della memoria conclusionale depositata oltre i termini dell’art. 73 cod. proc. amm., che ne prevede la produzione fino a trenta giorni liberi prima dell’udienza, dichiarandone l’inutilizzabilità e dando atto che le tesi sono state comunque rappresentate alla discussione orale.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto infondato. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha osservato che l’ordinanza di demolizione è atto doveroso e vincolato, emesso all’esito di un mero accertamento tecnico della consistenza delle opere e del loro carattere abusivo, e non deve essere preceduta dall’avviso di avvio del procedimento. La deduzione, quindi, si infrange contro il granitico indirizzo giurisprudenziale, richiamato con Cons. di Stato, Sez. V, n. 8537/2025, Sez. VII, n. 9714/2025 e TAR Lazio, II quater, n. 18165 del 2023, con la conseguenza che l’apporto partecipativo dell’interessato non può arrecare alcuna utilità.

Il secondo motivo è stato parimenti respinto. La fattispecie trova compiuta disciplina nel d.P.R. n. 380 del 2001, con conseguente irrilevanza della norma richiamata dal ricorrente, ormai abrogata e relativa a fattispecie diversa. Il Collegio ha inoltre escluso il dedotto difetto di motivazione: il provvedimento indica con precisione le opere ritenute abusive, le loro misure e la loro collocazione, nonché la normativa violata, ovvero gli artt. 27 e 31 del d.P.R. n. 380 del 2001.

Sul versante sostanziale, il Tribunale ha ritenuto necessaria l’autorizzazione edilizia per opere realizzate all’esterno dell’abitazione, da considerarsi unitariamente, per dimensioni e stabilità d’uso: esse aumentano in modo consistente il volume utilizzabile oltre quello pertinente l’immobile principale. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 80 del 2026, il Collegio ha qualificato la tettoia come intervento di nuova costruzione ove presenti solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante collegamento fisso al corpo di fabbrica.

Infine, è stata respinta la tesi della precarietà e pertinenzialità delle opere. Per qualificare un’opera come precaria rileva il criterio funzionale e non quello strutturale: un manufatto destinato a soddisfare esigenze non temporanee non beneficia del regime delle opere precarie, come affermato da Cons. di Stato, Sez. VII, n. 10126/2025. Il ricorso è stato quindi respinto, senza pronuncia sulle spese in assenza di costituzione del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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