Inammissibile l’appello che reitera le censure senza criticare la ratio decidendi (Cons. Stato n. 6698 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di appello, ai sensi dell’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., deve contenere specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata e non può risolversi nella mera riproposizione delle doglianze già dedotte in primo grado. Il principio di specificità dei motivi di impugnazione impone all’appellante un effettivo confronto con la ratio decidendi della decisione gravata, individuando puntualmente gli errori asseritamente commessi dal giudice di prime cure. È pertanto inammissibile il gravame che, senza critica mirata delle ragioni del rigetto, si limiti a prospettare una diversa lettura delle stesse risultanze istruttorie. Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91 del 1992, il requisito reddituale deve essere apprezzato con riguardo all’intero periodo rilevante ai fini della decisione amministrativa, quale indice di continuità e stabilità della condizione economica del richiedente.
Il Fatto
Il cittadino straniero ha presentato istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91 del 1992. Il Ministero dell’interno ha respinto la domanda con decreto motivato dal mancato possesso del requisito reddituale, rilevando che la documentazione prodotta in sede procedimentale, a seguito della comunicazione dei motivi ostativi ex art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, non trovava riscontro nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate.
Il TAR Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso con sentenza n. 15755 del 2024, rilevando la mancata dimostrazione di una capacità reddituale adeguata nel periodo rilevante e l’assenza di idonea documentazione fiscale. Il cittadino straniero ha proposto appello, deducendo l’erroneità della decisione per avere valorizzato dati reddituali risalenti, senza considerare l’incremento successivo dei propri redditi. Il Ministero si è costituito con memoria di mero stile, eccependo l’inammissibilità del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., che impone all’appellante di formulare specifiche censure avverso i capi della sentenza impugnata. La mera riproposizione delle doglianze di primo grado non assolve alla funzione critica del giudizio di appello. Il principio di specificità dei motivi richiede un effettivo confronto con le argomentazioni poste a fondamento della decisione gravata.
Nel caso concreto l’atto di appello non si confronta in modo adeguato con la ratio decidendi. Il TAR aveva respinto il ricorso su due rilievi: la mancata dimostrazione della capacità reddituale nel periodo rilevante e l’assenza di idonea documentazione attestante il regolare assolvimento degli obblighi fiscali. A fronte di tali statuizioni, l’appellante si limita a ribadire l’adeguatezza della propria situazione economica e a valorizzare l’incremento dei redditi più recenti, senza contestare puntualmente il rilievo sulla carenza documentale.
L’unico profilo di diretto riferimento alla motivazione riguarda l’assunto secondo cui il TAR avrebbe attribuito rilievo a dati reddituali risalenti. Neppure tale censura è idonea a scalfire la decisione. Il giudice di prime cure non ha applicato un autonomo criterio, ma si è attenuto al consolidato indirizzo secondo cui, ai fini della cittadinanza ex art. 9 della legge n. 91 del 1992, il requisito reddituale va valutato sull’intero periodo rilevante, quale indice di continuità e stabilità della condizione economica. L’appellante non formula specifiche contestazioni su questo presupposto e sollecita solo una diversa valutazione degli stessi elementi fattuali.
L’atto di gravame si risolve dunque nella sostanziale riproposizione delle censure introduttive ed è inammissibile. Per completezza, il Collegio osserva che le circostanze relative all’evoluzione reddituale potranno essere valutate dall’Amministrazione nell’ambito di una nuova istanza, corredata dalla documentazione richiesta e riferita alla situazione esistente al momento della presentazione. L’appello è respinto, con compensazione integrale delle spese del grado.
Nota della Redazione
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