L’ordinanza di rimozione rifiuti non può essere notificata ai soli dipendenti della società responsabile (TAR Sardegna n. 159 del 26.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza contingibile e urgente che ordini la rimozione di rifiuti deve essere qualificata, quando il presupposto fattuale sia il medesimo, come provvedimento emesso ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, restando il potere di cui all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 di natura residuale e derogatoria. Il destinatario dell’obbligo di rimozione e ripristino è l’effettivo responsabile dell’abbandono, individuato, in caso di società di capitali, nella persona giuridica stessa in virtù del rapporto di immedesimazione organica. L’ordinanza non può essere legittimamente rivolta ai dipendenti della società, in assenza di accertate condotte ultra vires o di abuso dello schermo societario. La sentenza di patteggiamento, ai sensi dell’art. 445, comma 1-bis, c.p.p., non è utilizzabile a fini di prova nel giudizio amministrativo per fondare la responsabilità per l’abbandono di rifiuti.
Il Fatto
La società, attiva nella produzione di fluoroderivati, aveva alle proprie dipendenze i ricorrenti, destinatari di una sentenza di patteggiamento per reati ambientali pronunciata dal G.I.P. nel 2019. A seguito di accertamenti, il Sindaco aveva adottato un’ordinanza con la quale ordinava alla società, “nelle persone dei soggetti indicati nella sentenza”, di provvedere alla rimozione dei rifiuti abbandonati nelle aree industriali.
I lavoratori, dipendenti della società, impugnavano l’atto, deducendo l’assenza dei presupposti della contingibilità e urgenza, la violazione del contraddittorio e l’illegittima individuazione della loro responsabilità sulla base della sentenza penale di patteggiamento. Un ulteriore ricorso veniva proposto da un altro dipendente che lamentava di non aver ricevuto notifica dell’ordinanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente qualificato il potere esercitato, rilevando come il richiamo all’art. 50, comma 5, d.lgs. n. 267/2000 e agli artt. 242 e ss. d.lgs. n. 152/2006 non fosse dirimente. Secondo il principio di conservazione degli atti giuridici, l’ordinanza doveva essere interpretata quale provvedimento adottato ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, poiché il presupposto fattuale era il medesimo dell’abbandono di rifiuti. La qualificazione non ha tuttavia salvato l’atto, in quanto il Collegio ha ritenuto fondati i motivi di ricorso relativi all’individuazione dei destinatari.
La Corte ha richiamato il principio, già affermato dal Consiglio di Stato, secondo cui non è ammesso un parallelismo automatico tra la responsabilità della società di capitali e quella delle persone fisiche che hanno operato per essa. In virtù del rapporto di immedesimazione organica, il destinatario dell’obbligo di rimozione è l’ente medesimo, salvo che l’amministratore abbia agito di propria esclusiva iniziativa e in contrasto con gli interessi sociali, configurandosi in tal caso un’azione ultra vires.
Questa conclusione si fonda proprio sull’art. 192, comma 4, d.lgs. n. 152/2006, che richiede che il fatto illecito sia “imputabile” agli amministratori, richiamando la responsabilità solidale della persona giuridica. Nel caso di specie, l’ordinanza indicava la società come produttrice dei rifiuti, ma i destinatari erano i suoi dipendenti, che non potevano essere considerati responsabili, mancando qualsiasi accertamento di condotte derogatorie rispetto al principio della responsabilità esclusiva dell’ente.
Infine, il Collegio ha chiarito che la sentenza di patteggiamento non può costituire il fondamento dell’ordinanza. Il nuovo art. 445, comma 1-bis, c.p.p., come modificato dal d.lgs. n. 150/2022, ne sancisce l’inefficacia probatoria nei giudizi amministrativi per le fattispecie verificatesi dopo la sua entrata in vigore. Poiché l’ordinanza è successiva alla novella, la sentenza non poteva essere assunta a prova della responsabilità dei lavoratori per l’abbandono dei rifiuti.
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Nota della Redazione
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