Cessata materia del contendere e compensazione spese su aliquota pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 468 del 15.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico dinanzi alla Corte dei conti la cessata materia del contendere può essere dichiarata quando le parti concordemente la richiedono e risulti soddisfatto il diritto sotteso alla domanda. La soddisfazione dell’interesse sostanziale del ricorrente, realizzata dall’amministrazione nel corso del giudizio, determina la carenza di interesse alla pronuncia di merito e giustifica l’estinzione del giudizio. La circostanza che la questione oggetto del contendere sia stata oggetto di contrasto giurisprudenziale, risolto dall’intervento delle Sezioni Riunite, integra il giustificato motivo per disporre l’integrale compensazione delle spese ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio presso un corpo di polizia e cessato dal servizio nel luglio 2020, ha adito la Corte dei conti chiedendo la riliquidazione della pensione in godimento, calcolata con il sistema misto ai sensi dell’art. 1, commi 12 e 13, l. n. 335/1995. Egli ha sostenuto l’applicazione dell’aliquota del 44 per cento prevista dall’art. 54, d.p.r. n. 1092/1973 sulla quota di anzianità maturata al 31 dicembre 1995, anziché della minore aliquota applicata dall’Inps in base all’art. 44 del medesimo d.p.r., riservato al personale civile, con conseguente liquidazione di ratei arretrati, interessi e rivalutazione.

Il procedimento ha registrato una prima fase istruttoria: il giudice, rilevata la mancata prova della notificazione alla controparte non costituita, ha ordinato al ricorrente di provvedervi ai sensi dell’art. 155, comma 8, c.g.c., con due successive ordinanze di fissazione dell’udienza. Nel corso del giudizio l’Inps si è costituita rappresentando di aver già provveduto al ricalcolo della pensione con l’aliquota del 2,44 per cento, in attuazione delle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, corrispondendo anche gli arretrati.

La Motivazione della Corte

La questione sottoposta al giudice attiene agli effetti della sopravvenuta soddisfazione del diritto nel giudizio pensionistico. L’Inps ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese, avendo rideterminato il trattamento applicando l’aliquota di rendimento del 2,44 per cento ed erogando arretrati e interessi. Il ricorrente ha aderito alla richiesta, considerata la soddisfazione delle proprie ragioni di credito, domandando però la condanna alle spese dell’Istituto.

Il giudice ha verificato la sussistenza dei presupposti della pronuncia richiesta. La concorde istanza delle parti e l’intervenuta soddisfazione del sotteso diritto integrano i requisiti della cessata materia del contendere, con conseguente venir meno dell’interesse alla decisione di merito.

Quanto alle spese, la Corte dei conti ha valorizzato un elemento specifico: la questione oggetto del giudizio era stata caratterizzata da un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle pronunce delle Sezioni Riunite n. 1/QM/2021 e 12/QM/2021. Tale circostanza integra il giustificato motivo che consente di disporre l’integrale compensazione ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., superando la contrapposta richiesta di condanna formulata dal ricorrente.

Il percorso argomentativo muove dunque dalla constatazione dell’avvenuto adeguamento dell’Istituto alle indicazioni delle Sezioni Riunite e approda alla declaratoria di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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