Canone demaniale per condutture interrate e canone ricognitorio (TAR Lazio n. 512 del 05.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le condutture interrate destinate alla distribuzione del gas, occupando il sottosuolo demaniale e condizionando l’uso dell’area sovrastante, costituiscono opere di facile rimozione ai sensi della tabella allegata alla circolare ministeriale, con conseguente applicazione del canone ordinario e non della tariffa prevista per le sole aree scoperte. Il canone ricognitorio pari al 10% del canone ordinario, previsto dall’art. 39 cod. nav. e dall’art. 37, comma 2, reg. cod. nav., presuppone che il concessionario non ritragga dal bene demaniale alcun lucro o provento; tale condizione non ricorre quando il provento derivi dall’impiego del bene in modo anche solo indiretto e mediato, purché legato da nesso di strumentalità necessaria. La riduzione per assenza di godimento esclusivo non spetta quando la concessione attribuisca l’occupazione in via esclusiva e il concessionario non offra prova dell’uso contestuale da parte di terzi.

Il Fatto

Una società concessionaria del servizio di distribuzione del gas naturale occupa una porzione di sottosuolo demaniale con una conduttura interrata. L’Autorità portuale le ha ingiunto il pagamento dei canoni per le annualità 2009 e 2010, applicando la tariffa del 100% relativa alle aree coperte di facile rimozione, come previsto dal regolamento di determinazione dei canoni. La società ha proposto opposizione davanti al giudice ordinario, che si è dichiarato privo di giurisdizione; la causa è stata riassunta davanti al giudice amministrativo.

La ricorrente chiede l’annullamento delle ingiunzioni nella parte in cui non le è stato applicato il canone di mero riconoscimento del carattere demaniale del bene, pari al 10% del canone ordinario, sostenendo che la conduttura interrata non sviluppa volumetria e lascia disponibile l’uso del suolo in superficie. In subordine invoca la riduzione del 50% per assenza di godimento esclusivo. L’Autorità resistente eccepisce la tardività del ricorso e l’esistenza di un giudicato su annualità diverse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione di irricevibilità. Il termine di decadenza va ancorato alla notifica delle ingiunzioni di pagamento per le annualità 2009 e 2010, avvenuta il 10 febbraio 2012, e non ad altri atti pur pregiudizievoli. L’opposizione instaura un giudizio cognitorio in cui gli unici atti lesivi rilevanti sono le ingiunzioni ritualmente opposte.

Nessuna violazione del giudicato è ravvisabile. La pretesa patrimoniale relativa al canone demaniale si riferisce a ciascun periodo di occupazione. Il giudicato su annualità diverse non estende i propri effetti vincolanti, mancando un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico tra le singole determinazioni.

Nel merito il ricorso è infondato. La tesi della ricorrente secondo cui la conduttura, essendo interrata, non svilupperebbe volumetria non convince. L’occupazione non riguarda una mera area scoperta, ma un’opera che, pur collocata nel sottosuolo, condiziona le attività svolte sull’area sovrastante. La circolare ministeriale classifica come di difficile rimozione le tipologie A, B ed E e come di facile rimozione quelle C, D, F e G; le condutture rientrano tra le opere di semplice rimozione, senza la riduzione invocata.

Il concetto di superficie virtuale attiene alla sola quantificazione dell’area occupata e non incide sulla tipologia di opera né consente un canone agevolato. Quanto al canone ricognitorio, esso presuppone che il concessionario non tragga dal bene alcun lucro o provento. La società è una società di capitali che esercita attività con finalità di lucro e riscuote un corrispettivo per la distribuzione del gas: le condotte sono necessarie e strumentali al conseguimento di quei proventi. Il beneficio è ancorato al criterio economico dell’assenza di lucro, che qui non ricorre.

La riduzione per assenza di godimento esclusivo non spetta: la concessione attribuisce l’occupazione in via esclusiva per il mantenimento di un’opera di facile rimozione e la ricorrente non ha introdotto alcun principio di prova sull’uso contestuale da parte di terzi. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese in ragione della peculiarità delle questioni e della risalenza della vertenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *