Concessione demaniale fluviale e diniego di rinnovo: giurisdizione al TSAP (TAR Lazio n. 504 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Spetta al Tribunale superiore delle acque pubbliche la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto l’impugnazione del provvedimento con cui l’amministrazione provinciale nega il rinnovo di una concessione demaniale idrico-fluviale e diffida il concessionario alla riconsegna dei beni con rimessa in pristino. Ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, sono devolute alla giurisdizione del giudice speciale le impugnazioni di atti amministrativi in materia di acque pubbliche, ancorché non promananti da amministrazioni istituzionalmente preposte alla cura di tali interessi, purché idonei ad incidere in modo non occasionale, ma immediato e diretto, sul regime delle acque pubbliche e del relativo demanio. Restano invece devolute al giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell’acqua pubblica e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio. Il giudice amministrativo, rilevato il difetto di giurisdizione, dichiara il ricorso inammissibile con salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11 c.p.a.

Il Fatto

Una società titolare di una concessione demaniale idrico-fluviale, rilasciata da un Comune nel 2004, ha chiesto alla Provincia il rinnovo del titolo. La concessione riguardava l’occupazione di pertinenze demaniali e di uno specchio acqueo per l’installazione di pontili per l’ormeggio di imbarcazioni da diporto su un corso d’acqua demaniale di bonifica. L’istanza di rinnovo è stata presentata in data 3 febbraio 2026.

La Provincia ha negato il rinnovo con una prima nota e, con una seconda nota, ha diffidato la società alla riconsegna entro quindici giorni dei beni demaniali con rimessa in pristino dello stato dei luoghi. La società ha impugnato entrambi i provvedimenti davanti al giudice amministrativo, contestando nel merito la natura del diniego e invocando la disciplina dell’evidenza pubblica e della Direttiva Bolkestein.

La Motivazione della Corte

La Provincia ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito. Il Tribunale ha dato avviso alle parti presenti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e ha sottoposto la questione alla discussione ai sensi dell’art. 73 c.p.a.

Il Collegio ha ritenuto manifestamente inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione. La società aveva sostenuto che, in ragione della natura sostanziale dell’atto, non venivano in rilievo profili attinenti al regime delle acque e alla tutela delle opere idrauliche, bensì questioni relative all’evidenza pubblica nel rilascio dei titoli concessori, con conseguente attrazione della controversia nella giurisdizione amministrativa.

A sostegno della propria conclusione il Tribunale ha richiamato le argomentazioni rese dal Tribunale superiore delle acque pubbliche con riferimento a un provvedimento del tutto analogo della stessa Provincia. In quella sede è stato affermato che il provvedimento di concessione, così come la decisione sul suo rinnovo, avendo ad oggetto l’occupazione di una porzione di demanio idrico fluviale e consentendo al concessionario l’esercizio dei diritti di uso e sfruttamento del bene demaniale, è un atto tipico che incide direttamente sul regime di utilizzo delle acque pubbliche.

Il Tribunale ha quindi richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione a Sezioni unite, secondo cui la cognizione spetta al giudice speciale ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933. Sono state richiamate, in particolare, Cass., Sezioni unite, ord. 5 febbraio 2020, n. 2710 e Cass., Sezioni unite, ord. 14 febbraio 2024, n. 4061. In tali pronunce si ribadisce che sono invece devolute al giudice amministrativo le controversie concernenti atti solo strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime di sfruttamento dell’acqua pubblica e adottati in preminente considerazione di interessi ambientali, urbanistici o di gestione del territorio.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettante al Tribunale superiore delle acque pubbliche, davanti al quale la controversia potrà essere riassunta con salvezza degli effetti ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese di giudizio sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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