Giudizio di ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro sulla Carta docente (TAR Lombardia n. 577 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza al giudicato, ove l’amministrazione non contesti l’inadempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo e la pretesa risulti adeguatamente documentata, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina all’ente resistente di dare completa esecuzione al giudicato nel termine fissato in motivazione. Decorso inutilmente tale termine, provvede un Commissario ad Acta, nominato sin d’ora, che adotta gli atti necessari all’assolvimento del mandato. La funzione commissariale, se affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 24 gennaio 2024, con la quale è stato condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione, in suo favore, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, nel rispetto dei vincoli di legge.
Nonostante la notifica del titolo, effettuata in data 23.08.2024, l’obbligo è rimasto inadempiuto. Non essendovi stata impugnazione, è intervenuto il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria del Tribunale in data 30.07.2025, ed è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la condanna dell’amministrazione all’esecuzione e la nomina di un Commissario ad Acta in caso di persistente inadempimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato la domanda alla luce dell’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il ricorso per l’ottemperanza al giudicato. La questione verte sulla verifica dell’esatto adempimento dell’obbligo portato dal titolo esecutivo e sugli strumenti sostitutivi azionabili in caso di inerzia dell’amministrazione.
Il Collegio ha rilevato che la pretesa fatta valere in giudizio dalla ricorrente è adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, l’amministrazione non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo derivante dal titolo azionato. Tale condotta processuale ha quindi consentito di accertare la sussistenza dell’inottemperanza.
Ne è conseguita la condanna dell’amministrazione a dare completa esecuzione al giudicato, provvedendo entro un termine di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione della sentenza. Il Tribunale ha inoltre stabilito che, decorso inutilmente tale termine, provveda entro i sessanta giorni successivi un Commissario ad Acta, sin d’ora nominato nel Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o in un dirigente o funzionario dallo stesso delegato.
Il Commissario è stato autorizzato ad adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato, avvalendosi, ove occorra, della struttura organizzativa regionale e coordinandosi con le strutture straordinarie, comunque denominate e a qualsiasi amministrazione appartenenti. Il Tribunale ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa per l’istruzione, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., nell’importo di euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Il ricorso è stato pertanto accolto.
Nota della Redazione
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