Riconoscimento titolo estero sostegno: obbligo di riesame e misure compensative (TAR Lazio n. 1627 del 28.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di riconoscimento del titolo estero di specializzazione sul sostegno è illegittimo quando l’amministrazione fonda il rigetto su rilievi di carattere generale e formale e non tiene conto delle conoscenze, abilità e competenze complessivamente acquisite dall’interessato. Anche in difetto del titolo abilitante nello Stato d’origine, e pur fuori dall’ambito della direttiva 2005/36/CE, gli artt. 45 e 49 TFUE impongono un esame comparativo tra i titoli e l’esperienza dell’interessato e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. Se dal confronto emergono differenze sostanziali, l’amministrazione non può respingere l’istanza, ma deve valutare l’assegnazione di misure compensative. L’assenza del titolo abilitativo non costituisce barriera preconcetta al riconoscimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito istanza di riconoscimento di un titolo di formazione sul sostegno conseguito in Spagna, rilasciato da un’università iberica nel maggio 2022. L’amministrazione ha respinto la domanda, anche sulla base di un parere negativo del Ministero dell’Università e della Ricerca, rilevando che l’attestato non darebbe accesso all’insegnamento in Spagna e sarebbe privo dei requisiti minimi per accedere in Italia all’insegnamento come docente specializzato sul sostegno.

Il Ministero ha comunque proceduto, in applicazione dei principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 22/2022 e delle coeve nn. 18, 19, 20 e 21, a un confronto analitico tra la formazione estera e quella nazionale. All’esito ha ravvisato differenze incolmabili tra i due percorsi, sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Il ricorrente ha impugnato il diniego deducendo difetto di istruttoria e di motivazione, violazione della normativa nazionale ed europea e assenza di una valutazione effettiva della formazione acquisita.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla funzione del riconoscimento delle qualifiche professionali. La direttiva 2005/36/CE, come modificata dalla direttiva 2013/55/UE, e il d.lgs. n. 206/2007 richiedono che l’interessato, grazie alla qualifica conseguita nello Stato d’origine, possa ivi esercitare la professione. Nel caso concreto il ricorrente non ha prodotto l’attestazione dell’autorità spagnola emessa ai sensi della direttiva.

Tuttavia, secondo la giurisprudenza europea, in una situazione estranea all’ambito della direttiva 2005/36/CE ma riconducibile agli artt. 45 e 49 TFUE, le autorità dello Stato membro ospitante sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a un confronto con le conoscenze e le qualifiche richieste dalla normativa nazionale. La Corte richiama la sentenza della Corte di giustizia, sez. VIII, 20 novembre 2025, cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato come gli artt. 45 e 49 TFUE non impongano di considerare un titolo non riconosciuto nello Stato d’origine, restando lo Stato ospitante libero di tenerne conto nella valutazione comparativa.

Il Ministero, dopo aver rilevato la natura non abilitante del titolo, ha comunque svolto l’esame comparativo. Il Collegio ritiene però che la valutazione negativa sia affidata a rilievi generali e formali: il richiamo ai requisiti del D.M. 30.09.2011, il riferimento al “sostegno educativo” anziché al “sostegno didattico”, la modalità blended di svolgimento di insegnamenti e tirocinio. Tali argomenti non tengono conto delle conoscenze e competenze attestate dalla documentazione.

Dagli atti emerge un tirocinio curriculare di 300 ore e una diffusa sovrapposizione delle materie del percorso spagnolo con gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30.09.2011. Il Ministero, inoltre, non ha valutato la possibilità di individuare misure compensative per colmare le differenze riscontrate. La giurisprudenza europea ammette l’assegnazione di misure compensative anche in presenza di divergenze sostanziali e in assenza del titolo abilitativo, come affermato dalla Corte di giustizia, sez. VI, 8 luglio 2021, C-166/2020.

Il Collegio valorizza infine la disciplina sopravvenuta. Il d.l. n. 71/2024, convertito dalla legge n. 106/2024, e il D.I. n. 77 del 24.04.2025 hanno previsto percorsi di specializzazione per chi ha conseguito un percorso formativo sul sostegno all’estero di durata non inferiore a 1500 ore o idoneo a 60 CFU. Poiché il Dicastero ha ammesso ai nuovi percorsi docenti in possesso del medesimo titolo estero, non si comprende per quale ragione misure compensative adeguate non possano colmare le differenze formative. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento del diniego e obbligo di riesame dell’istanza, anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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