Insufficiente la mera presenza sul luogo del lancio dei razzi per il Daspo (TAR Calabria n. 1498 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive può essere disposto nei confronti di coloro che risultino denunciati per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose, o che abbiano incitato o indotto alla violenza, ovvero che abbiano tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a tali episodi. La misura si atteggia a misura di prevenzione applicabile anche in presenza di condotte violente non sfociate in reato, purché sussista un elemento concreto dal quale desumere un apporto causale del soggetto alla situazione di allarme e pericolo. La mera presenza sul luogo, ancorché protratta, e la partecipazione a proteste contro la società non integrano la compartecipazione attiva richiesta dalla norma, con conseguente difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il D.A.S.P.O. adottato dal Questore in relazione a fatti verificatisi durante una partita di calcio, quando alcuni tifosi avevano acceso fumogeni e lanciato razzi verso il terreno di gioco, causando la sospensione dell’incontro. Il provvedimento contestava al ricorrente di aver stazionato per circa dieci minuti nel luogo del lancio, partecipando attivamente alle proteste contro la società e fornendo supporto morale agli autori materiali. Il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 16, 17 e 21 Cost. e il difetto di istruttoria, evidenziando di essere giunto sul luogo solo dopo il lancio dei razzi e di essersi limitato a una presenza pacifica.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’art. 6, comma 1, lett. a) e b), L. n. 401/1989, che consente il Daspo per chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza o abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a tali episodi. Rammenta che la misura si connota di elevata discrezionalità e può essere applicata anche in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, come ribadito da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 7945 del 2021 e n. 6005 del 2012.
Dalla documentazione emerge che il ricorrente non era entrato nello stadio e che la sua condotta, come rilevata dalla videosorveglianza, si era sostanziata nel mero stazionamento nel luogo dei lanci, senza partecipazione attiva ad alcuna azione. Il Collegio esclude che tale comportamento possa integrare una compartecipazione criminosa alle condotte pericolose altrui.
La mera adesione alle proteste contro la società e la squadra non costituisce elemento concreto di un apporto causale idoneo a creare allarme e pericolo. L’assenza di un contributo effettivo alla situazione di pericolo rende il provvedimento carente del necessario supporto istruttorio e motivazionale.
Il ricorso è accolto e il Daspo annullato, con salvezza degli ulteriori accertamenti dell’Amministrazione. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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