Condono edilizio, silenzio assenso solo con domanda completa (TAR Lazio n. 475 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio, ai sensi dell’art. 35, comma 18, legge n. 47/1985, presuppone che l’istanza sia conforme al modello legale e corredata della documentazione prescritta dal comma 3 della stessa disposizione. In difetto, il silenzio dell’amministrazione non è significativo e non produce effetto, essendo giustificato dall’impossibilità di valutare l’istanza. L’onere di provare lo stato legittimo dell’immobile e la risalenza del manufatto ad epoca anteriore all’introduzione dell’obbligo di titolo edilizio incombe, per il principio di vicinanza della prova, sul privato proprietario.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha respinto la domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge n. 47/1985. La reiezione è conseguita all’inottemperanza alle richieste istruttorie formulate dall’ente locale.
Davanti al giudice amministrativo la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 765/1967, sostenendo che il manufatto sarebbe stato realizzato nel 1952, in epoca antecedente all’obbligo di titolo edilizio, e la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono. Il Comune si è costituito chiedendo la reiezione del gravame.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso. Sul primo profilo ha richiamato il principio secondo cui l’onere di provare lo stato legittimo dell’immobile ex art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001 grava, per vicinanza della prova, sul privato proprietario (Cons. Stato n. 1924/2025).
Nel caso concreto la ricorrente non ha comprovato in maniera idonea la risalenza del manufatto ad epoca anteriore al 1967. Si è limitata a produrre un atto notarile di compravendita del 1982, risalente a oltre trent’anni dopo la data di asserita realizzazione, che richiama solo due atti di provenienza a favore del dante causa, entrambi risalenti al 1970.
Quanto al silenzio assenso, il Tribunale ha osservato che il Comune ha respinto la domanda per carenza documentale, non sanata nemmeno dopo le richieste istruttorie formulate con note dell’11.06.2015 e del 09.09.2015, finalizzate a individuare l’entità e il perimetro dell’abuso e i rapporti con una precedente concessione in sanatoria. La domanda di condono, contrariamente a quanto previsto dall’art. 35, comma 3, lettere a) e b), legge n. 47/1985, nel testo ratione temporis applicabile, è priva della documentazione, anche fotografica, necessaria all’esatta identificazione dell’abuso.
L’accertata incompletezza e l’inottemperanza alle richieste istruttorie ostano alla formazione del titolo abilitativo tacito. Il Tribunale ha richiamato l’orientamento secondo cui, in pendenza dell’istanza di condono, il titolo tacito può formarsi solo ove la domanda sia conforme al modello legale e in grado di comprovare il ricorso delle condizioni per l’accoglimento (Cons. Stato n. 293/2026).
Ha quindi condiviso l’indirizzo del giudice di appello, secondo cui il silenzio assenso presuppone che il richiedente abbia allegato tutta la documentazione necessaria all’esame dell’istanza (Cons. Stato n. 4540/2020, n. 3241/2019, n. 6899/2018, n. 753/2018, n. 187/2017, n. 7919/2025). In caso contrario il silenzio non è significativo e non produce effetto, perché giustificato dall’impossibilità per l’amministrazione di valutare l’istanza. Il ricorso è stato respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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