Indebito retributivo e ripetibilità delle somme nel pubblico impiego non privatizzato (TAR Lombardia n. 2921 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La Pubblica Amministrazione, nei rapporti di pubblico impiego non privatizzato, ha un diritto-dovere di ripetere le somme indebitamente erogate ai sensi dell’art. 2033 cod. civ., con il solo temperamento della rateizzazione delle modalità di recupero. La buona fede del percettore e il suo legittimo affidamento non costituiscono un limite alla ripetizione, così come escluso dalla Corte cost. n. 8 del 2023. Il recupero non richiede una motivazione specifica, essendo l’interesse pubblico in re ipsa. Gli atti paritetici di liquidazione delle competenze economiche sono conoscibili in via diretta dal giudice amministrativo, senza che sia necessario il previo esperimento di garanzie partecipative.
Il Fatto
La vicenda trae origine dalla Delibera 2 dicembre 2021 del Presidente dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con cui è stata data attuazione all’art. 22, comma 5, D.L. n. 90/2014, che impone alle autorità indipendenti una riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente.
Nel periodo dal 2014 al 2016 l’ente aveva applicato la norma secondo una modalità complessiva, mentre dal 2017 ha operato un taglio lineare del 20% su ciascuna voce. Con la delibera impugnata, l’Autorità ha ritenuto che la nuova modalità attuativa dovesse valere anche per gli anni precedenti, disponendo il recupero delle differenze tra quanto erogato e quanto si sarebbe dovuto corrispondere, mediante riduzione degli accantonamenti per l’indennità di fine rapporto, con facoltà per i dipendenti di richiedere la dilazione sino a dodici mesi sulla retribuzione ordinaria.
I ricorrenti, dipendenti dell’Autorità, hanno impugnato la delibera e gli atti di recupero, deducendo la violazione dei principi di irretroattività e di tutela dell’affidamento, nonché l’illegittimità della trattenuta sugli accantonamenti per compensazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità, affermando la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblico impiego non privatizzato ai sensi dell’art. 133 c.p.a. e dell’art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio ha precisato che, in tale ambito, il giudice amministrativo conosce anche delle controversie su obbligazioni patrimoniali scaturenti da atti paritetici, con la conseguenza che la mancata natura provvedimentale degli stessi non ne esclude la conoscibilità diretta.
Nel merito, la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo relativo alla irretroattività e all’affidamento, osservando che l’applicazione della norma dal 2014 al 2016 era avvenuta sempre a titolo provvisorio, con la conseguenza che non si era radicata una posizione di affidamento tutelabile. La natura di atti paritetici della liquidazione delle competenze economiche esclude, inoltre, l’operatività del principio di irretroattività del provvedimento amministrativo.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha richiamato la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato (tra cui le sentenze n. 2903/2014 e n. 7799/2023) per affermare la natura doverosa della ripetizione dell’indebito da parte della P.A., il cui mancato recupero configurerebbe un danno erariale. Il Collegio ha inoltre valorizzato la Corte cost. n. 8 del 2023, che ha escluso l’illegittimità costituzionale dell’art. 2033 cod. civ. rispetto all’art. 1 del Protocollo Addizionale CEDU, individuando nel dovere di rateizzazione, nell’inesigibilità temporanea e nella tutela risarcitoria i rimedi a protezione dell’affidamento. La buona fede del percettore, di regola, non può quindi costituire un limite al recupero, specie per importi contenuti.
Il terzo motivo è stato respinto in quanto la valutazione della Corte dei conti, richiamata nella delibera, aveva carattere generale e non limitato a singole annualità. Il quarto motivo è stato rigettato rilevando che le garanzie partecipative di cui alla l. n. 241/1990 si riferiscono ai provvedimenti amministrativi e non agli atti paritetici, mentre l’eventuale difetto di motivazione non sussisteva trattandosi di atto a contenuto vincolato.
Da ultimo, quanto al quinto motivo, la Corte ha rilevato che la clausola che prevedeva il recupero mediante riduzione degli accantonamenti per l’indennità di fine rapporto, con facoltà alternativa di dilazione sulla retribuzione, non integrava una compensazione legale, ma rappresentava una modalità di restituzione rimessa alla scelta del lavoratore, conforme all’art. 1175 cod. civ. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese per la natura lavoristica della controversia.
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Nota della Redazione
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